Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 819 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 819 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO MAURIZIO nato il 13/01/1972 a FRATTAMINORE

avverso la sentenza del 27/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato LIONIELLO PAOLO del foro di NAPOLI in difesa di
ESPOSITO MAURIZIO che si riporta ai motivi del ricorso

Data Udienza: 05/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esposito Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in
primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada.

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché sia

l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia il decreto di citazione a
giudizio in grado d’appello sono stati erroneamente notificati in un Comune

Frattaminore, come sarebbe stato corretto). Irritualmente, pertanto, si è
proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.
proc. pen., con conseguente nullità del giudizio d’appello.
2.1. La Corte d’appello ha poi violato il divieto di reformatio in peius, disponendo
la sospensione della patente di guida, nonostante quest’ultima non fosse stata
stabilita dalla sentenza di primo grado, che era stata impugnata esclusivamente
dalla difesa dell’imputato. Per di più, tale sanzione amministrativa deve essere
irrogata dal prefetto e non dal giudice.
2.2. Ingiustificatamente è stato negato il beneficio della non menzione, poiché il
richiamo alla superficialità della condotta e all’assenza di segni di resipiscenza
non è idoneo ad escludere il beneficio in parola, valutazione che deve essere
basata esclusivamente sui criteri di commisurazione del trattamento
sanzionatorio di cui all’art. 133 cod. pen.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Risalendo il fatto al 3-9-2011, è maturato il termine prescrizionale massimo,
di anni 5, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di
estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza
o meno dei motivi di ricorso. Quand’anche infatti dovesse addivenirsi,

al

riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente
prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del
processo è incompatibile con l’obbligo di immediata declaratoria della causa
estintiva del reato (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Cass., 23-1-1997, Bornigia,
Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d’altronde, è
possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell’art. 129 cpv. cod.
proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non
punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse
nella motivazione della decisione impugnata.
1

diverso da quello in cui l’imputato aveva eletto domicilio (Frattamaggiore anziché

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

Così deciso in Roma, il 5-10-2017 .

intervenuta prescrizione.

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