Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8189 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8189 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIRACUSA ALFREDO N. IL 14/07/1970
avverso la sentenza n. 32/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Siracusa Alfredo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania, in data 23-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui all’art 648, 477482 e 496 cp .
Il ricorrente deduce violazione dell’art 648 cp e vizio di motivazione in merito al
dei reati di cui agli artt 477-482 e 496 cp.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti
evidenziato, in linea di fatto, come la carta di identità ricettata dal Siracusa fosse
stata poi alterata dall’imputato, mediante apposizione della propria foto e quindi
utilizzata per rendere ai pubblici ufficiali false indicazioni sulla propria identità.
Ragion per cui il fatto non può considerarsi di leve entità.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico
degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle
risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano
giuridico.
La seconda doglianza è manifestamente infondata. Con sentenza in data 7-7-2009,
questa suprema Corte — Seconda Sezione- ha annullato la sentenza di merito
limitatamente all’attenuante di cui all’art 648 cpv cp onde rimane preclusa ogni
altra questione, ivi compresa quella relativa alla prescrizione dei reati.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al co 2 dell’art 648 cp e prescrizione
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-12-13 .