Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8189 del 11/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8189 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Musumeci Giovanni, nato a Catania il 05/03/1972

avverso l’ordinanza del 16/06/2015 della Corte di Appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/06/2015 la Corte di Appello di Catania, in sede di
giudizio di rinvio instaurato all’esito dell’annullamento, pronunciato dalla Corte di
Cassazione, sez. 4, n. 6744 del 07/11/2014, dep. 2015, di analoga ordinanza
reiettiva del 29/01/2013, rigettava la richiesta di indennizzo per ingiusta
detenzione proposta.

Data Udienza: 11/02/2016

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Musumeci
Giovanni, Avv. Giuseppe Rapisarda, deducendo vizio di legge sostanziale e vizio
di motivazione.
Con memoria pervenuta il 21/10/2015 il ricorrente rinunciava al ricorso, per
sopravvenuta carenza di interesse, deducendo di avere ottenuto l’accoglimento
della richiesta di fungibilità della pena espiata in relazione a nuovo ordine di
esecuzione pena.

1. La rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen. .
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro
500,00, in quanto l’art. 616 c.p.p. non prevede distinzioni tra le ipotesi di
inammissibilità previste dall’art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle
contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 26255
del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 11/02/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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