Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8187 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8187 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO MARIO N. IL 18/07/1975
avverso la sentenza n. 743/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Pappalardo Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania , in data 19-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp ,
commesso in Catania il 3-7-05.
Il ricorrente deduce violazione del divieto di bis in idem poiché la violazione oggetto
condanna subita dall’imputato, per il reato di cui all’art 385 cp , commesso in
Catania sino al 6-10-05, come già riconosciuto in altra pronuncia.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la sentenza di condanna acquisita agli atti inerisse ad
un fatto commesso in data anteriore e prossima al 6-10-05. Dunque si tratta di fatti
accertati successivamente al controllo operato in data 3-7-05 e che avrebbero
eventualmente potuto comportare il non doversi procedere per bis in idem
nell’ambito del processo sfociato nella sentenza prodotta dalla difesa , ove fosse
stata dimostrata la continuità ininterrotta dell’allontanamento del Pappalardo dal
luogo di espiazione della detenzione domiciliare. Durante il controllo del 3-7-05
venne infatti constatata, per la prima volta, l’assenza dell’imputato e quindi
l’integrazione degli estremi del delitto di evasione, a nulla rilevando che
successivamente, in altri procedimenti , sia stata constatata l’irreperibilità del
Pappalardo.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .

della contestazione doveva essere ricom presa nella precedente sentenza di

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-12-13 .

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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