Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8186 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8186 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Buccino Michele Giuseppe, nato a Manfredonia (Fg) il 18/7/1955

avverso l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia in data 11/5/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/5/2015, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia rigettava l’istanza volta ad ottenere la revoca dell’ordine di
esecuzione emesso dal pubblico ministero in sede con riguardo al decreto penale
di condanna n. 1311/2013, esecutivo, che aveva riconosciuto Michele Giuseppe
Buccino colpevole del reato di cui all’art. 169, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:

Data Udienza: 21/01/2016

- violazione di legge. Il G.i.p. avrebbe esorbitato la propria competenza
atteso che, integrando la condotta una violazione del d. Igs. n. 42 del 2004, la
competenza ad ingiungere la demolizione spetterebbe soltanto al “Ministero delle
Belle Arti”, non già al pubblico ministero;
– difetto di motivazione ed erronea interpretazione di legge. Il G.i.p. avrebbe
degradato a mero errore materiale l’indicazione, nell’ordine di demolizione in
esame, di un titolo di reato (art. 20, I. n. 47 del 1985) diverso da quello oggetto
del decreto penale; per contro, proprio a cagione di ciò l’ordine stesso dovrebbe

non eseguibile. Sotto altro profilo, poi, la necessità di sospendere l’ordine
medesimo deriverebbe dal fatto che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato
disposto “ove possibile”; sarebbe stato lo stesso Giudice, quindi, a ritenere
doveroso un accertamento in materia da parte della competente Soprintendenza.
3. Con requisitoria scritta dell’8/7/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. Premesso che il
richiamo all’art. 20, I. n. 47 del 1985 costituirebbe un evidente refuso materiale,
privo di conseguenze, si osserva che l’art. 169, d. Igs. n. 42 del 2004 non
contempla l’ordine di rimessione in pristino, ovvero la demolizione dell’abuso,
invero prevista soltanto dall’art. 181, stesso decreto. Ne deriverebbe che, se per
un verso è certa la competenza del pubblico ministero, per altro verso
risulterebbe quantomeno dubbio che la stessa autorità giudiziaria possa
emettere un diretto ordine demolitorio nei termini di cui alla diversa ipotesi di cui
all’art. 181 citato. Con la conseguenza che risulterebbe opportuna una più
approfondita analisi della questione, specie al fine di fissare le modalità di
esecuzione in ottemperanza dell’ordine di rimessione in pristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato nei termini che seguono.
In ordine alla prima questione, relativa all’indicazione – sull’ordine di
demolizione – di un titolo di reato diverso da quello riconosciuto a carico del
Buccino, rileva la Corte che la motivazione dedotta dal G.i.p. di Foggia risulta del
tutto adeguata. Ed invero, l’ordinanza ha rilevato che l’ingiunzione in esame
individua con esattezza il decreto penale che ne costituisce fonte, con ogni
indicazione numerica e cronologica, sì che l’errore materiale (refuso) in cui è
incorso il pubblico ministero non potrebbe limitare o comprimere in alcun modo il
diritto di difesa in capo al ricorrente; quel che, all’evidenza, costituisce l’unico
profilo in ordine al quale potrebbe esser sollevata una doglianza, contrariamente
all’assunto contenuto nel gravame in forza del quale l’ordine di esecuzione

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ritenersi del tutto nullo, poiché riferito ad un decreto penale inesistente, quindi

sarebbe addirittura inesistente, poiché relativo ad un decreto penale mai emesso
a carico del Buccino in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 20, lett. c), I. n.
47 del 1985.
4. Con riguardo, poi, all’asserita incompetenza del pubblico ministero, per
essere competente il Ministero per i beni e le attività culturali, ritiene il Collegio
di condividere le considerazioni svolte dal Procuratore generale.
Ed invero, premesso che non pare contestabile il potere del Giudice di
ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, una volta accertata la

di tutela dei beni culturali, atteso l’interesse alla rimozione delle conseguenze
pregiudizievoli della condotta di reato; ciò premesso, il d. Igs. n. 42 del 2004 contenente la previsione di cui all’art. 169 ascritta al Buccino – individua una
complessa disciplina in materia di conservazione dei beni culturali (in particolare,
gli artt. 32, 33, 34), nell’ambito della quale viene riconosciuto un ruolo di
primario rilievo al Ministero per i beni e le attività culturali ed al soprintendente
competente per territorio, chiamati ad intervenire al riguardo in ragione del
carattere particolarmente tecnico della materia e della necessità che simili
interventi vengano svolti sotto il controllo degli organi a ciò deputati.
Orbene, ritiene il Collegio che la medesima ratio debba coinvolgere anche
l’ordine di demolizione, compreso quindi quello in oggetto, al fine di evitare che
la doverosa rimozione degli effetti dell’illecito penale possa pregiudicare il
patrimonio culturale, così arrecando allo stesso un ulteriore danno; ne consegue
che l’ordinanza del Tribunale di Foggia deve essere annullata con rinvio, affinché
vengano meglio specificati i termini dell’ordine di demolizione in oggetto, invero
già disposta dal Giudice di merito “ove possibile” e, pertanto, con evidente
richiamo all’intervento degli organi preposti alla tutela del vincolo culturale
violato.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Foggia per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016

Il onsigliere estensore

violazione per “esecuzione” – penalmente rilevante – della normativa in materia

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