Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8183 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8183 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GAETANO N. IL 29/01/1965
avverso la sentenza n. 7/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Caruso Gaetano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Campobasso, in data 11-2-13 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 337 cp , commesso in Campobasso il 21-102005 .

consistito soltanto in una reazione dovuta all’agitazione nel cercare di spiegare ai
poliziotti che la giovane rumena era senza documenti, senza che l’imputato abbia
impedito il compimento dell’atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali , come
emerge anche dalle deposizioni dei testi Rosa e Ciocca.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come dalla relazione di servizio, pienamente utilizzabile,
trattandosi di rito abbreviato, risulti che l’imputato proferì minacce e spintonò
l’operante. Il teste Rosa , che era comunque in stato di ebbrezza, non ha escluso
spintonamenti e il Ciocca ha asserito di essere rimasto distante dalla scena e dunque
non ha avuto contezza precisa dello svolgersi degli accadimenti .
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché il comportamento dell’imputato è

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 19-12-13 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

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