Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8181 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8181 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRANLUME ROBERTO N. IL 01/11/1958
avverso la sentenza n. 68/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Granlume Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Trieste , in data 20-12-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Udine il 12-2-2008.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 88 e 62 bis cp e vizio di motivazione in
di benzodiazepine,a scopo terapeutico nonché delle attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la coerenza e lucidità dimostrata dall’imputato, che
fuggì prontamente al momento dell’arrivo dei Carabinieri, escludano qualunque
condizione di incapacità. E comunque lo stesso imputato ha dichiarato di aver
ecceduto dalle dosi stabilite perché, nel giorno in cui si verificarono i fatti, si
sentiva particolarmente depresso, onde una eventuale compromissione delle sue
capacità intellettive e volitive sarebbe pur sempre riconducibile alla sua volontà.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti
penali da cui è gravato l’imputato.

ordine al mancato riconoscimento dello stato di incoscienza indotto dall’assunzione

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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