Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8180 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8180 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPARACINO ALFIO N. IL 25/06/1948
avverso la sentenza n. 2490/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 19/12/2013

OSSERVA
Sparacino Alfio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Catania , in data 28-9-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp
, commesso in Giarre il 4-4-05.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo , non
alle attenuanti generiche ed alla mancata applicazione dell’indulto.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come sia stato proprio lo stesso Sparacino a consegnare al
Santitto il titolo onde egli era ben consapevole di incolpare quest’ultimo e i
successivi giratari di ricettazione, sporgendo la denuncia di smarrimento
dell’assegno.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali,
anche specifici, da cui è gravato l’imputato.
La terzo doglianza non è sorretta da alcun interesse, potendo procedersi alle
valutazioni inerenti all’indulto in sede esecutiva.

ravvisabile nel caso in disamina ,trattandosi soltanto di una semplice dimenticanza ;

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13 .

Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp

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