Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 818 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 818 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto :
Bartone Nicola, n. a Napoli il 02/05/1947;

avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data
27/04/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Bartone Nicola ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione del
G.i.p. del Tribunale di Napoli del 27/04/2015 pronunciato nei suoi confronti
relativamente al reato di cui all’art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta
prescrizione.

Data Udienza: 17/11/2015

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2. Con un primo motivo lamenta che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il fatto – reato
contestato di cui all’art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 “dichiarato prescritto” sarebbe
stato in realtà insussistente essendosi di fatto proceduto, a seguito di
trasmissione in sede di giudizio civile degli atti al P.M. di Napoli, per la notitia

criminis di omessa fatturazione di compensi professionali e non già per emissione

3. Con un secondo motivo lamenta l’errata applicazione della legge penale posto
che, anche a considerare, per le ragioni appena sopra dette, il fatto come
inquadrabile nell’art.4 del d.lgs. cit., l’intero ammontare dei pagamenti la cui
fatturazione sarebbe stata omessa (euro 90.620,123) sarebbe comunque stato
inferiore alla soglia di punibilità di legge di euro 103.291,40.

4. Con un terzo motivo lamenta in ogni caso la mancanza di motivazione del
provvedimento di archiviazione, in realtà limitatosi ad una mera presa d’atto
della richiesta del P.M..

5.

Con un quarto motivo, infine, chiede sollevarsi la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 408, commi 1 e 2, e 409, comma 1, c.p.p. per
violazione degli artt. 111 e 117 Cost. laddove gli stessi non prevedono l’obbligo
di avvisare l’indagato della richiesta di archiviazione per prescrizione alla luce di
in
/
particolare all’art.3 l’onere di informare l’indagato dell’accusa al più tardi al

quanto previsto dalla Direttiva europea 2012/13/UE che prevede appunto

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momento in cui il merito è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria.

6.

Chiede pertanto che questa Corte voglia pronunciare immediatamente il

proscioglimento per insussistenza del reato o perché non è previsto come reato o
perché non costituisce reato e sollevare comunque la questione di legittimità
costituzionale suddetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Va infatti ribadito che la persona sottoposta ad indagini non può proporre
opposizione né ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell’abnormità,
avverso il decreto con cui il G.i.p. disponga l’ archiviazione del procedimento (da
procedimento (da ultimo, Sez. 6, n. 27730 del 05/03/2013, Savino, Rv.
255624). Infatti il provvedimento di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e
2

di fatturazione per operazioni inesistenti.

SS. c.p.p., è atto concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione
penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun
modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile
nella notizia di reato, o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel
caso previsto dall’articolo 414 c.p.p.; sicché, per la natura dello stesso di
provvedimento “neutro”, non sono appunto previsti mezzi di impugnazione

Va anche aggiunto che, in ogni caso, anche a volere ritenere il contrario,
nessuna doglianza in ordine alla motivazione del provvedimento di archiviazione
circa l’ intervenuta prescrizione del reato sarebbe consentita : infatti, ove il P.M.
richieda appunto l’archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta
prescrizione, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove
favorevoli all’indagato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. in quanto tale norma non è
applicabile alla fase delle indagini preliminari (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 45001
del 26/10/2005, Mastrangelo, Rv. 233509) tanto che costituisce atto abnorme la
sentenza con la quale il giudice, richiesto di emissione del decreto di
archiviazione, in luogo di provvedere in conformità, prosciolga l’indagato ai sensi
dell’art 129 c.p.p. (Sez. 4, n. 8805 del 11/02/2009, P.M. in proc. Martelli, Rv.
243452; Sez. 5, n.111 del 12/01/2000, P.G. in proc. Saugna, Rv. 215971).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015

,pt.

Il Cons/iglie
; estensore

I Presidente

contro di esso (Sez.1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna, Rv. 213879).

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