Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 818 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 818 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MITKOVA FIDANA NIKOLOVA N. IL 22/07/1978
avverso la sentenza n. 2100/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Mitkova Fidana Nikolova ricorre avverso la sentenza 19.4.12, emessa dal Tribunale di Torino ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
concorso, concessa l’ attenuante ex art.62 n.4 c.p., equivalente anche alla contestata recidiva , la
pena di mesi sei di reclusione ed € 100,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento all’arresto in flagranza
dell’imputata e del complice, Pagano Salvatore (non ricorrente).
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di