Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 818 del 05/10/2017
Penale Sent. Sez. 4 Num. 818 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANGOTTI GIUSEPPE nato il 22/03/1955 a CATANZARO
avverso la sentenza del 17/12/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
Udito il difensore
Data Udienza: 05/10/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angotti Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna
emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2,
lett. b) e comma 2 sexies cod strada, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in merito alla sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità, alla responsabilità e alla ravvisabilità della causa di non
2. Risalendo il fatto al 4-9-2010, è maturato il termine prescrizionale
massimo, di anni 5, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere
di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione
relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand’anche infatti
dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo,
essa comporterebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.
Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l’obbligo di
immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U., 21-101992, Marino; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -61996, Battaglia, Rv.205548). Né, d’altronde, è possibile, in questa sede,
fare applicazione del disposto dell’art. 129 cpv. cod. proc. pen., non
risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui
alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella
motivazione della decisione impugnata.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5-10-2017 .
punibilità della particolare tenuità del fatto .