Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8178 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8178 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VEZULI ANDI N. IL 01/01/1973
avverso la sentenza n. 1223/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 19/12/2013
OSSERVA
Vezuli Andi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Trieste , in data 15-11-12, che ha confermato , in punto di responsabilità, la
pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di
cui agli artt 110, 651 e 337 cp.
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di
responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche,
alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del
decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 19-12-13.
Deduce carenza di motivazione del provvedimento impugnato.