Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8178 del 17/01/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8178 Anno 2017
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 200/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 17/01/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 09/02/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 03/12/2013, nei
confronti di A.A., in relazione ai reati di cui agli artt. 61, n. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato limitandosi a chiedere l’annullamento della sentenza
impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché privo dell’indicazione dei motivi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/01/2017
(capo A), 55, comma 9 D.Lvo n. 231/2007 (capo B).