Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8177 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8177 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBERTO DOMENICO N. IL 19/06/1970
avverso la sentenza n. 129/2010 TRIBUNALE di CROTONE, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R.G. 14282/2013

Con atto d’impugnazione del difensore l’imputato Domenico Ruberto ricorre per
la cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Crotone, con cui -su sua richiesta,
cui ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con la riconosciuta
rilevanza della recidiva, la pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi
arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, perché recatosi a “comprare le sigarette”).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione, poiché il giudice avrebbe, tra
l’altro, omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento applicabili in
favore della prevenuta ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza della censura.
Il generico ricorso, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle risultanze
processuali, tutte richiamate con commendevole acribia, in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglier ester(sore

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA