Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8176 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8176 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLERI FLAVIO N. IL 05/06/1961
avverso la sentenza n. 3822/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
24/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14272 / 2013

Con ricorso del difensore è impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale
di Brescia, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- è stata applicata ex art. 444
c.p.p. all’imputato Flavio Belleri, esclusa l’incidenza sanzionatoria della contestata
recidiva, la pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di resistenza
plurima continuata (azione aggressiva e violenta consumata in danno dei carabinieri
che, nell’esercizio delle funzioni, procedevano ad un suo controllo identificativo).
Con il ricorso si adducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza del reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Il ricorso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza degli elementi
escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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