Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8175 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8175 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISCELLA BARBARA N. IL 23/09/1970
avverso la sentenza n. 639/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
12/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Marinelli Felicetta
che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Teramo con la sentenza del 12 dicembre 2014
condannava Piscella Barbara alla pena di 3.500,00 di ammenda per il reato di
cui agli art. 93, 94 e 95 del d. P. R. n. 380 del 2001.
2. Piscella Barbara propone ricorso, tramite il difensore di fiducia
cassazionista, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari

pen.
2. 1. Inosservanza ed errata applicazione di legge penale ed
extrapenale.
La ricorrente è stata condannata per non aver ottenuto l’attestazione di
avvenuto deposito di cui all’art. 65 del d. P. R. n. 380 del 2001. L’art. 94 del
citato d. P. R. prevede l’esonero di responsabilità quando le opere sono eseguite
in località a bassa sismicità, indicate nei decreti dell’art. 83 del d. P. R. citato.
La zona sismica di Roseto degli Abruzzi è indicata al n. 3, zona con
pericolosità sismica bassa, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.
438 del 2003 (allegati al ricorso); dal 2003 non ci sono stati aggiornamenti.
La responsabilità andava esclusa sulla base delle citate norme.
2. 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
La decisione del tribunale impugnata sulla base della testimonianza di
Alessandra Ferri ritiene modificato il grado di sismicità della zona territoriale di
Roseto degli Abruzzi, ma non viene indicato il provvedimento che ha effettuato
tale modifica. Il teste esprimeva una valutazione di tipo giuridico, e quindi la
sentenza è viziata nella motivazione, e non tiene conto della documentazione
prodotta dalla difesa (I’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 2003, aggiornata con Delibera della Giunta Regionale dell’Abruzzo n.
438 del 2003, con l’elenco dei comuni).
Inoltre nessuna motivazione sussiste sul rilascio in sanatoria da parte
della Provincia di Teramo dell’attestato in oggetto (attestato in sanatoria n.
225811 del 19 novembre 2011).

per la motivazione, come disposto dall’ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc.

Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata con
l’assoluzione dell’imputata dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce
reato, o di dichiarare estinto il reato per la sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In tema di contestazione dell’accusa, si deve avere riguardo alla
specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per
cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli
articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si
traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 5469
del 05/12/2013 – dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 6, n. 45289 del
08/11/2011 – dep. 05/12/2011, Floridia, Rv. 250991; Sez. 5, n. 44707 del
09/11/2005 – dep. 07/12/2005, Bombagi, Rv. 233069).
L’imputazione, quindi, deve leggersi nella sua esatta descrizione del
fatto, ovvero le norme che vengono in considerazione sono l’art. 93 e l’art. 65
del d. P. R. n. 380 del 2001. Infatti nella descrizione della condotta si individua
l’assenza dell’attestato di avvenuto deposito di cui all’art. 65, comma 5, del d. P.
R. citato, e l’omessa denuncia dei lavori in zona sismica, ex art 93 del d.P.R.
citato. Non è contestata pertanto la condotta prevista dall’art. 94 del d. P.R. n.
380 del 2001, inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione.

Per queste fattispecie dì reato, quindi, non opera la previsione dell’art.
94 del d. P. R. n. 380 del 2001, espressamente riferita alla sola preventiva
autorizzazione. Prevede infatti la norma: “Fermo restando l’obbligo del titolo
abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono
iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione”.
Per la fattispecie dell’art. 93 infatti la Corte di Cassazione ha sempre
ritenuto irrilevante il grado di sismicità: “Il reato di omessa denuncia lavori in
zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in
caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. (In

4/14Z40c

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi.

motivazione la Corte ha precisato che l’art. 83, comma secondo, del citato
decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone
medesime)”. (Sez. 3, n. 22312 del 15/02/2011 – dep. 06/06/2011, Morini, Rv.
250369; nello stesso senso vedi anche Cassazione, sez. 3, n. 37385 del 2013,
Cosmo)
Irrilevante, quindi, risulta il grado dì sismicità del Comune di Roseto
degli Abruzzi.

Teramo (attestato in sanatoria n. 225811 del 19 novembre 2011).
In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta
l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi
nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella
riguardante il corretto assetto del territorio. (Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099).
Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 21/1/2016

Infondato è anche il motivo relativo alla sanatoria della Provincia di

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