Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8175 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8175 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FABIO N. IL 11/09/1984
avverso la sentenza n. 2396/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14274 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Siracusa, che ha dichiarato Fabio Greco colpevole del reato
di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, non essendo stato reperito nella
abitazione paterna (sede esecutiva della misura cautelare domestica) nel corso di un
normale controllo di p.g. Condotta illecita per la quale il Greco è stato condannato, previa
concessione delle attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, non tenendo in considerazione lo stato di ridotta capacità
volitiva del prevenuto idoneo ad escludere il dolo del contestato reato di evasione. In
subordine si adduce la ingiustificata gravosità dell’inflitta pena.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte territoriale e non rivalutabili nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla
compiutezza dell’analisi storica e probatoria delle univoche emergenze processuali
asseveranti lo stato di piena capacità volitiva dell’imputato al momento del fatto. Vuoi
perché i rilevati disturbi di personalità del prevenuto non incidevano in alcun modo sulla
sua consapevolezza di eludere la misura custodiale domiciliare. Vuoi perché il ricovero
ospedaliero (della durata di un solo giorno) evocato dalla difesa del prevenuto (e
registrante una intossicazione alcolica di rapida remissione) è intervenuto quasi un anno
dopo l’accertata elusione della misura cautelare domestica da parte dell’imputato. La
pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Fatto e diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA