Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8174 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8174 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIFARI ANTONINO N. IL 31/08/1983
avverso la sentenza n. 3502/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14228/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la
sentenza del locale Tribunale con cui, all’esito di giudizio abbreviato, Antonino Chifari è
stato riconosciuto colpevole del reato di resistenza plurima (per aver compiuto alla guida
di una motocicletta manovre aggressive e pericolose per l’incolumità degli operanti agenti
di polizia per sottrarsi al normale controllo motoveicolare cui gli stessi intendevano
sottoporlo) e, per l’effetto, è stato condannato alla pena -concessegli le attenuanti
generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva- di quattro mesi di reclusione.
Contro la sentenza della Corte di Appello, adita con riferimento alla sola entità
della pena inflitta dal giudice di primo grado, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
eccessiva onerosità della pena allo stesso inflitta.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità della esposta doglianza.
La Corte territoriale ha congruamente motivato, infatti, la conferma del
trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (trattandosi dell’unico motivo di
appello), evidenziando l’assenza di apprezzabili elementi idonei a dar luogo ad una
ulteriore riduzione della già mite pena inflitta all’imputato. Né, d’altro canto, il ricorso
prospetta alcun serio dato meritevole di considerazione che non sia stato adeguatamente
preso in esame dai giudici di secondo grado.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglier estehsore

Motivi della decisione

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