Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8173 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8173 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

_ sul_ricorso proposto da:
CALVARUSO STEFANO N. IL 01/04/1988
avverso la sentenza n. 3089/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14219 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Stefano Calvaruso impugna per
cassazione la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la decisione
del Tribunale di Sciacca, con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.
2 L. 1423/1956 per aver contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore
di Agrigento, con cui gli era stato ordinato l’allontanamento dal comune di Ribera con
inibizione a ritornarvi per un periodo di tre anni, essendo stato sorpreso il 2.9.2009 dai
carabinieri all’interno del mercato ortofrutticolo di Ribera. Condotta sanzionata con la
pena di tre mesi di arresto.
Con il ricorso si deduce violazione dell’art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione in
ordine all’ingiustificato diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. La Corte
di Appello non ha considerato che, se il Calvaruso ha violato il divieto di ritorno a Ribera,
ciò è avvenuto in modo occasionale e senza alcuna finalità illecita, l’imputato essendo
stato sorpreso nell’atto di raccogliere, nello svolgimento della sua autorizzata attività
lavorativa, materiale ferroso in disuso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle censure che
investono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, riservato
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità,
quando sia sorretto -come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza di appelloda congrua e logica motivazione (la Corte territoriale ha evidenziato come l’indubbio
disvalore dell’illecito contegno del prevenuto non risulti bilanciato da alcun dato
meritevole di favorevole valenza per l’imputato).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, equamente stabilita in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglier stensore

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA