Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8171 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8171 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTUNI AMANDA N. IL 07/12/1988
avverso la sentenza n. 71/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R.G. 14211 / 2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputata Amanda Cantuni ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Brescia, con cui -su sua richiesta
assentita dal p.m.- le è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con concessione di attenuanti
generiche, la pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare
degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi arbitrariamente allontanata
dalla comunità individuata come sede esecutiva della misura cautelare domiciliare).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione, poiché il giudice avrebbe
omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento applicabili in favore della
prevenuta ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza della censura.
Il generico ricorso, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dalla stessa ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputata, che ha valutato esclusa dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza (sostanziale ammissione dell’addebito da parte della giudicabile).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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