Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8170 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8170 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILANO MARCELLA N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 488/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14207 / 2013

L’imputata Marcella Milano con il ministero del difensore ricorre per cassazione
contro la sentenza della Corte di Appello di Messina del 28.9.2011, che ha confermato la
condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflittale con sentenza del Tribunale di
Messina per il reato previsto dall’art. 334 co. 2 c.p., per aver violato i doveri inerenti alla
giudiziale custodia a lei affidata di un suo ciclomotore Piaggio sottoposto a sequestro
amministrativo, distruggendolo mediante rottamazione non autorizzata. Affermazione di
responsabilità riveniente dal negativo accertamento di p.g. (24.10.2004) -all’atto della
notifica del provvedimento di confisca del mezzo- della indisponibilità del ciclomotore.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e insufficienza di motivazione con
riguardo all’effettiva rilevanza penale del fatto e comunque alla concreta colpevolezza
dell’imputata, difettando -tra l’altro- valida dimostrazione del conferito incarico della
custode giudiziaria per la rottamazione del mezzo alla ditta specializzata. In subordine si
lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure,
espresse anche in base ad elementi di valenza fattuale non deducibili in sede di
legittimità. Il merito della regiudicanda è stato vagliato con coerenti e logici passaggi
esplicativi dalle due conformi decisioni di primo e di secondo grado, la sentenza di appello
in particolare evidenziando come dall’acquisito certificato di rottamazione emerga che
l’incarico di rottamazione del ciclomotore sia stato conferito proprio dall’imputata,
proprietaria e custode giudiziaria del veicolo.
Alla luce dei dati processuali puntualizzati dalle due conformi decisioni di merito
non è revocabile in dubbio che il concreto oggettivo contegno dell’imputata ha dato luogo
alla sottrazione reale e definitiva del veicolo in sua proprietà dal vincolante regime di
indisponibilità previsto dal sequestro amministrativo. Tale sottrazione o distruzione, in
vero, continua ad integrare (anche dopo la decisione Cass. S.U., 28.10.2010 n. 1963/11,
P.G. in proc. Di Lorenzo, rv. 248721) una delle alternative condotte tipiche che possono
realizzare il reato di cui all’art. 334 c.p. Nella vicenda per cui è processo la mancata
riconsegna (dismissione) del veicolo sequestrato, determinante l’immediata perdita della
sua disponibilità da parte del custode affidatario e proprietario, ha frustrato in radice
l’interesse tutelato dall’art. 334 c.p. alla conservazione del vincolo di intangibilità e
inutilizzabilità apposto al veicolo e le finalità di rilievo pubblicistico ad esso sottese.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare l’estinzione del reato per
prescrizione sopravvenuta (non prima del 21.4.2012) alla pronuncia della decisione di
appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n.
23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che si
stima equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicemb e 2013

Motivi della decisione

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