Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 817 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 817 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLINATI ANGELICA N. IL 17/01/1967
avverso la sentenza n. 357/2012 TRIBUNALE di AREZZO, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Bellinati Angelica ricorre avverso la sentenza 31.1.13, emessa dal Tribunale di Arezzo ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di cui all’art.100, comma 14,
c.d.s. e 482 c.p. , la pena di mesi tre di reclusione.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di

dal targa della vettura, essendosi limitata a circolare con la targa contraffatta.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), mentre
l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia implicita a far valere qualunque eccezioni e
difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt.129 e 179 c.p.p. e
salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato (Cass., sez.IV,
11 aprile 2008, n.16832).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

proscioglimento ex art.129 c.p.p., non essendovi prova che l’imputata abbia manomesso od alterato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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