Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 817 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 817 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACINI ALESSANDRO nato il 29/10/1990 a PRATO

avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per per l’annu llamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
Udito il difensore

Data Udienza: 05/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Pacini Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe

indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la
pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli
artt. 186 e 187 cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., entrato in vigore dopo la

sintomo di

alterazione psico-fisica o comunque di assunzione di sostanza

stupefacente, come si desume anche dalla deposizione dell’operante di
polizia giudiziaria, da cui si evince che il Pacini, che ha spontaneamente
ammesso di essere il conducente e di aver perso il controllo del mezzo, era
soltanto agitato per l’i ncidente. Né possono essere considerate dirimenti le
risultanze delle analisi espletate, perché lo stupefacente permane per un
certo tempo nell’organismo, sicchè gli esami ben possono avere un esito
positivo in relazione ad un’assunzione di droga avvenuta anche giorni
addietro . Nemmeno le moda lità del sinistro sono indicative di uno stato di
alterazione, essendo dovute soltanto a distrazione e a scarso rispetto delle
norme in materia di circolazione stradale. Del resto, anche i giudici di merito
hanno quantificato la pena in misura pari al minimo edittale, onde

è corretta

l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto .
2 .l.

La

quantificazione

della

pena

è

comunque

incongrua,

non

comprendendosi perché, una volta stabilito che la vicenda era connotata da
una offensività

esigua e rifletteva una colpevolezza altrettanto ridotta,

l’aumento della pena pecuniaria sia stato così cospicuo (un quarto della pena
base), a fronte di un aumento della pena detentiva molto più contenuto (un
dodicesimo della pena base).
2.2.E’ prospettabile una questione di legittimità costituzionale relativamente
alla norma di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod . strada, la quale, stabi lend o
in

maniera fissa

un aumento di

pena pari al doppio,

impedisce di

commisurare l’aggravamento della risposta punitiva all’effettivo disvalore
assunto in concreto dalla condotta. Infatti la generica formulazione del
comma 2 bis è idonea ad abbracciare qualunque situazione, dalla mera
fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, senza alcun danno a persone o
cose,

fino all’incidente d isastroso con

morti e feriti.

Eppure l’effetto

sanzionatorio è sempre il medesimo, anche allorquando, come nel caso del
ricorrente, la condotta non sia stata rea lmente offensiva.

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~

presentazione dell’atto di appello. Il ricorrente non ha mai palesato alcun

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
2. Risalendo il fatto al

10-12-2011, è

maturato il t ermine prescrizionale

massimo, di anni 5, onde i reati so no estinti per prescrizione. Il ricorrere di
tale causa di estin zione

preclude la disamina della questione relativa alla

fondateZ7a

motivi

o

addivenirs1,

meno dei
al

riguardo,

ad

di
una

ricorso.

Quand’anche

va lutazione

in

infatti

senso

dovesse

positivo,

essa

comporterebbe l’an nulla mento con nnvio della sentenza impugnata,

con

prosecuzione

del

declaratori a della
Cass.,

processo

è

incompatibile

causa estintiva del reato

23 – 1-1997, Bornigia, Rv.

con

l’obbligo

di

immediata

(Sez. U., 21-1.0-1992, Marino;

208673; Cass., 24 -6-

1996, Battaglia,

Rv.205548). Né, d ‘altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del
disposto dell’art. 129 cpv cod proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di
una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione
delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza r invio per essere

reati

estinti per prescrizione.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5-10-2017.

2

reati

sono estinti per

conseguente prosecuzione del processo dinanzi· al giudice del rinvio. Ma la

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