Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8169 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8169 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

suL ricorso proposto da:
ROBERTO ANTONINO N. IL 07/02/1987
avverso la sentenza n. 733/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14198/2013

Motivi della decisione

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre ol3

V-C-621′

Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di Appello~ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato Antonino
Roberto colpevole del reato di resistenza nei confronti di un sottufficiale dell’Arma che
nell’esercizio delle funzioni gli impediva di proseguire la marcia a bordo del suo
ciclomotore in direzione dello stadio di calcio cittadino, perché privo di autorizzazione.
Sottufficiale che investiva con il ciclomotore, colpendolo poi con calci e gomitate.
Condotta illecita per la quale al Roberto è stata inflitta, riconosciutegli le attenuanti
generiche, la pena di quattro mesi di reclusione, condonata ai sensi della legge 241/06.
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione in
riferimento: alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p., non essendosi
apprezzata -al di là di ogni ragionevole dubbio- l’effettiva volontà lesiva dell’imputato,
misconoscendosi il carattere accidentale della sua condotta; ingiustificato diniego, in
subordine, delle circostanze attenuanti innominate; mancata declaratoria, infine, della
estinzione del reato per prescrizione avvenuta prima della sentenza di appello.
Il ricorso è inammissibile per patente infondatezza degli addotti motivi di censura.
Censure prive di reale specificità, avuto riguardo alla agevole ricostruzione della
illecita azione del ricorrente enunciata dalle due conformi decisioni di merito,
congruamente evidenziando la sentenza di appello come tale azione sia del tutto avulsa da
possibili contesti di mera resistenza passiva non punibile. Le circostanze attenuanti
generiche sono state concesse all’imputato già con la sentenza di primo grado, che ha
determinato la pena in misura corrispondente al minimo edittale. Quanto alla asserita
prescrizione, è facile rilevare che, dovendosi tener conto -ai sensi dell’art. 159 c.p.- di un
complessivo periodo di sospensione del decorso del termine non inferiore ad un anno e
sei mesi (differimenti di udienza su richiesta del difensore per eventuali riti alternativi o
per astensione dalle udienze indetta dagli organi rappresentativi forensi), la prescrizione
del reato è potenzialmente destinata a maturare non prima dell’aprile 2014.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che si
reputa equo fissare in misura di euro 1.000,00 (mille).

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