Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8167 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8167 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da.
GIORDANO SALVATORE N. IL 21/06/1952
avverso la sentenza n. 385/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14184/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha confermato la
sentenza del Tribunale di Patti sezione di Sant’Agata Militello, con la quale Salvatore
Giordano all’esito di giudizio ordinario è stato condannato (concessegli le attenuanti
generiche) alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di calunnia,
avendo falsamente denunciato lo smarrimento di alcuni assegni postali, almeno due dei
quali in realtà da lui personalmente girati a Cono Nunziato Gembillo e a Gaetano Di
Marco, che così implicitamente incolpava dei reati di furto o ricettazione dei titoli.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata
sussistenza del reato di calunnia, imperniata su una fuorviante lettura dei motivi di
gravame e sulla mancata valutazione della sostanziale buona fede del Giordano, la cui
versione dei fatti è stata superficialmente considerata inattendibile senza una adeguata
analisi della effettiva “intenzionalità” calunniatrice del prevenuto.
Il ricorso, scandito da profili di doglianza generici e da superflui richiami alla
giurisprudenza di legittimità (ché iura novit curia), ripetitivi dei rilievi espressi contro la
sentenza di primo grado, esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di appello (privi,
per ciò, di effettiva specificità), è inammissibile per manifesta infondatezza delle addotte
censure. Vuoi perché propone una surrettizia rilettura dei temi fattuali della regiudicanda
impraticabile nel giudizio di legittimità. Vuoi perché censura la valutazione di dati
probatori compiuta dai giudici di merito con argomenti del tutto lineari e logici. La
sentenza impugnata ha idoneamente valutato le emergenze processuali, giungendo alla
coerente conclusione della patente insostenibilità della tesi difensiva dell’imputato in
punto di dolo del contestato reato ex art. 368 c.p. In vero le due conformi decisioni di
merito hanno ampiamente dimostrato come l’imputato abbia denunciato falsamente lo
smarrimento dei titoli di credito, non potendo ragionevolmente ignorare di averli già
ceduti a terzi (v. Cass. S.U., 15.12.1999 n. 28, Gabrielli, rv. 215413) e, dunque, con
piena coscienza della calunniosità indiretta della denuncia (dolo generico).
La genetica inammissibilità dell’odierno ricorso, impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del
reato per prescrizione sopravvenuta all’impugnata sentenza di appello (Cass. S.U.,
22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv.
231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità
dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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