Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8166 del 23/01/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8166 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARANGIONE MARISA N. IL 07/02/1963
avverso la sentenza n. 1389/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 23/01/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MARANGIONE Marisa ricorre contro la sentenza specificata in epi-
grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione:
1. in ordine alla affermazione di colpevolezza, assumendo che gli indizi raccolti
non sarebbero tali da fornire la prova della commissione del reato;
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2013.
2. in ordine alla misura della pena, che sarebbe eccessiva.