Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8166 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8166 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAURICELLA LUCA GIACOMO N. IL 29/07/1961
LAURICELLA LUCA GERLANDA N. IL 31/08/1987
LAURICELLA LUCA CARMELO N. IL 26/12/1989
LATTUCA MARIA GIOVANNA N. IL 03/02/1968
avverso la sentenza n. 3093/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 14151 / 2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato
la sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha dichiarato Giacomo Lauricella Luca,
Gerlanda Lauricella Luca, Carmelo Lauricella Luca e Maria Giovanna Lattuca colpevoli
del reato di concorso in resistenza plurima (per aver compiuto plurimi gesti aggressivi e
violenti, uniti a frasi di grave minaccia, per opporsi ai carabinieri della Tenenza di Favara
che procedevano a rituale perquisizione domiciliare a loro carico per il rinvenimento di
sostanze stupefacenti, così ostacolandone e comunque ritardandone l’attività d’istituto).
Condotte per le quali i quattro imputati sono stati condannati, concesse a tutti le
attenuanti generiche, alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione ciascuno.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore dei quattro
imputati, che ha dedotto vizi di erronea applicazione dell’ art. 337 c.p. e di difetto della
motivazione in ordine alla confermata responsabilità dei prevenuti, omettendo di
soffermarsi sulle doglianze enunciate con gli atti di gravame. In particolare si evidenzia
che nessuno dei militari operanti ha riportato lesioni (a differenza degli imputati) e
soprattutto che le condotte incriminate integrano più una “illegittima reazione di stizza” per
la turbata serenità familiare, che non una effettiva volontà di impedire il compimento
delle attività di p.g.
I ricorsi sono inammissibili per genericità e infondatezza palese delle prospettate
censure, connotate da distonico apprezzamento del giudizio valutativo della Corte
territoriale, che ha proceduto a commendevole rinnovata, autonoma analisi delle
emergenze processuali, pervenendo alla argomentata conferma del giudizio di penale
responsabilità di tutti e quattro gli imputati. Giudizio che gli attuali ricorsi non
contrastano sul piano della corretta logica giuridica, omettendo di indicare quali passaggi
della impugnata decisione prestino il fianco ai prospettati rilievi di erroneo vaglio delle
fonti di prova e di incompletezza della motivazione decisoria.
Considerazioni cui non fanno velo i rilievi espressi nella memoria difensiva dei
ricorrenti (depositata il 5.11.2013), invocante la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 (mille) pro capite alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consigliey este‘lsore

/_Piesidente
Il

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA