Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8163 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8163 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTONE CIRO N. IL 31/01/1943
avverso la sentenza n. 5105/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 23/01/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/1/2013

Bottone Ciro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
decidendo su rinvio della Corte di cassazione limitatamente alla determinazione della
pena dichiarava inammissibile l’appello del P.G. per rinuncia e disponeva
l’esecuzione della pena, e lamenta violazione dell’art-129 e difetto di motivazione in
riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza.

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