Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8163 del 20/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 8163 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bertero Francesco nato a Canale il 07/09/1956
avverso la sentenza del 02/10/2014 del Tribunale di Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
De Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 2 ottobre 2014 il Tribunale di Cuneo -per la parte
che qui rileva- condannava Bertero Francesco alla pena di euro 1.800,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006,
disponendo altresì la confisca dell’autocarro utilizzato dall’imputato per la
commissione di detto reato. Asseriva il primo giudice che tale provvedimento
ablativo era obbligatorio ex art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, che pur non
essendo emittibile in sede di decreto penale di condanna, lo doveva statuirsi con
la sentenza, quale quella in questione, che definiva l’opposizione correlativa.
2. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto
ricorso per cassazione il Bertero deducendo due motivi.
2.1 Con un primo motivo afferma il ricorrente che l’illegittimità della
confisca disposta con il decreto penale emesso nei suoi confronti poteva essere
fatta valere soltanto con il rimedio dell’opposizione, sicchè ravvisa

Data Udienza: 20/01/2016

contraddittorietà nonché violazione di legge della sentenza impugnata che pure
ammettendo sul punto la fondatezza del correlativo motivo di opposizione, ha poi
comunque disposto la misura di sicurezza patrimoniale de qua.
2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine
all’aumento della pena inflitta con la sentenza rispetto a quella indicata nel
decreto penale opposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. In ordine al primo motivo si deve rilevare che, essendo pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte che la confisca del veicolo del Bertero non poteva
essere disposta con il decreto penale di condanna e che l’unico mezzo per far
valere tale illegittimità era proporre opposizione (in questo senso, da ultimo, v.
Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Pm in proc. Staicue, Rv. 252622), nel caso di
specie tale rimedio in realtà va considerato inutifiter datum. Come correttamente
rilevato dal primo giudice, si tratta infatti di confisca obbligatoria ai sensi dell’art.
259, comma 2, d.lgs. 152/2006, che pertanto, pur in sede di opposizione e
proprio in tale sede, il giudice medesimo non potevasi esimere dal disporre.
Superata infatti la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3 n. 4545, 29
gennaio 2008) che affermava che, secondo il combinato disposto dell’art. 460
c.p.p., comma 2 e del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 259, comma 2, sussisteva per
il Gip l’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in
caso di emissione di decreto penale di condanna, l’ ormai prevalente e
consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità è nel senso che con il decreto
penale di condanna la confisca può essere disposta solo nell’ipotesi di cui all’art.
240, secondo comma, cod. pen. ossia quando si tratta del prezzo del reato o di
cose la cui detenzione, fabbricazione, etc. costituisca reato, escludendo quindi
implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre
disposizioni di legge (così Sez. 3 n. 18774, 19 maggio 2012; Sez. 3 n. 36063, 17
settembre 2009; Sez. 3 n. 24659, 15 giugno 2009; Sez. 3 n. 26548, 2 luglio
2008; Sez. 3 n, 7475 19 febbraio 2008).
Nella fattispecie, a seguito della revoca del decreto penale opposto, sono
venute meno le condizioni ostative all’applicazione della misura di sicurezza
patrimoniale che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato sulla base di
quanto disposto dall’art. 460, cod. proc. pen., che riguarda specificamente il rito
monitorio.
3. Quanto al secondo motivo, basti osservare che, in virtù delle osservazioni
fatte in ordine al primo motivo, la ragione meramente formale, ma come detto in
fondo “non utile”, della proposizione dell’opposizione non può essere considerata
ostativa all’aumento di pena disposto con la sentenza resa all’esito

2

1.11 ricorso è infondato.

dell’opposizione stessa, come consentito al giudice dall’art. 464, comma 4, cod.
proc. pen.
4. Il ricorso va quindi rigettato e, per l’effetto, il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20/01/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA