Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8163 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8163 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURETTA NUNZIO N. IL 19/09/1967
avverso la sentenza n. 1186/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 19/12/2013
R. G. 14103/2013
Giudicando in sede di rinvio (annullamento di precedente sentenza di appello
pronunciato da questa S.C.), la Corte di Appello di Catania ha riformato quoad poenam la
sentenza del Tribunale di Ragusa in data 11.6.2003, determinando la pena (con la già
dichiarata estinzione per prescrizione dei connessi reati di falsità in titoli di credito) -in
concorso delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 648 co. 2 c.p.- in
misura di un anno di reclusione ed euro 150.00 di multa per il residuo reato di
ricettazione di titoli di credito di provenienza delittuosa, commesso nell’aprile 1996,
ascritto a Nunzio Lauretta.
Contro la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo erronea applicazione degli artt. 133, 157 e 161 c.p. con
riferimento alla mancata “riduzione della pena in misura notevolmente maggiore”
rispetto all’anteriore decisione annullata dalla Cassazione nonché con riferimento alla
mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del contestato reato di ricettazione
ascritto al Lauretta, risalente al 1996.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure.
La sentenza impugnata ha congruamente ridimensionato il trattamento
sanzionatorio applicato al prevenuto nel pieno rispetto delle ragioni determinanti
l’annullamento sul punto della precedente decisione di secondo grado. Quanto alla
addotta prescrizione del reato, è agevole osservare che -pendendo il giudizio in grado di
appello anteriormente all’8.12.2005, data di entrata in vigore della L. 251/2005- trova
applicazione l’anteriore disciplina dei termini di prescrizione, corrispondente per il reato
di ricettazione a quindici anni. Termine cui vanno aggiunti i periodi di sospensione ex
lege fatti registrare dai due gradi del giudizio di merito. In ogni caso il giudicato formatosi
(con la pregressa decisione di legittimità) sull’accertamento del reato e della penale
responsabilità dell’odierno ricorrente impedirebbe la declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento di questa S.C. (cfr. ex
plurimis: Cass. Sez. 4, 27.1.2010 n. 24732, La Serra, rv. 248117).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Motivi della decisione