Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8162 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8162 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gualtieri Maurizio nato a Milano il 25/08/1959
avverso la sentenza del 16/10/2014 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
De Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente al beneficio della sospensione della pena. Rigetto nel
resto;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 ottobre 2014 il Tribunale di Milano- per la
parte che qui rileva- condannava Gualtieri Maurizio alla pena di euro 6.000,00 di
ammenda con la sospensione condizionale per il reato di cui all’art. 256, comma
1, lett. a) e b) in relazione al comma 4, d.lgs. n. 152/2006; lo condannava
altresì a risarcire i danni alla parte civile costituita Comune di Milano, che
equitativamente liquidava in euro 3.000,00. Rilevava che l’imputato aveva
sostanzialmente ammesso i fatti sussunti in tale norma incriminatrice, quali
peraltro confermati dal teste Albanesi e quindi, concesse le attenuanti generiche
tenuto conto che l’imputato aveva ottemperato agli ordini amministrativi di
ripristino ed aveva avuto leale comportamento processuale, considerata peraltro
la reiterazione dei fatti non applicava il minimo edittale della pena e concedeva il
beneficio della sospensione condizionale della pena stessa. Osservava inoltre che

Data Udienza: 20/01/2016

la condanna risarcitoria era dovuta, quanto ai danni patrimoniali, dalle risorse
straordinarie impiegate dall’Ente parte civile per l’accertamento e la repressione
delle condotte poste in essere dall’imputato, che quantificava equitativamente in
euro 2.000,00, quanto al danno non patrimoniale, che sempre equitativamente
quantificava in euro 1.000,00, dal danno di immagine conseguito agli illeciti
accertati, particolarmente presso i cittadini che li avevano denunziati, essendo il
Comune di Milano l’Ente competente alla gestione ed alla cura dell’ambiente
urbano.

proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
2.1 Con un primo motivo si duole di vizio motivazionale e violazione di
legge in relazione alla determinazione della pena. In particolare afferma
l’illogicità del ragionamento del primo giudice in quanto frutto di considerazioni
tra loro contraddittorie.
2.2 Con un secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 76 cod. proc.
pen. quanto al riconoscimento del Comune di Milano quale parte civile. Osserva
in merito che il reato per il quale è stato condannato riguardava l’inosservanza di
prescrizioni amministrative non di tale Ente territoriale, bensì della Provincia di
Milano, non avendo comunque il primo enunciato causa petendi in ordine al reato
medesimo.
2.3 Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 163, 164 cod.
pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena in assenza di
una sua specifica richiesta. Afferma che tale statuizione reca pregiudizio al suo
“patrimonio giuridico”, ledendo in particolare il suo interesse a poter godere del
beneficio in futuro e ad ottenere l’eliminazione dell’iscrizione della condanna nel
casellario giudiziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato in ordine ai primi due motivi, inammissibile in
relazione al terzo motivo.
2. Quanto al primo motivo, inerente la determinazione del trattamento
sanzionatorio, va rilevata la piena legittimità della correlativa statuizione
contenuta nella sentenza impugnata così come l’adeguatezza e coerenza della
motivazione di essa sul punto.
Il Tribunale infatti, per un verso, ha concesso al Gualtieri le attenuanti
generiche considerando a tal fine i fatti, indubbiamente rilevanti, che egli ha
ottemperato a tutti gli ordini di ripristino impostigli dall’ Autorità amministrativa
ed ha avuto un comportamento processuale leale; per altro verso ha mantenuto
la pena base più elevata del minimo edittale in considerazione delle numerose
2

2. Avverso la sentenza, tramite il difensore fiduciario, l’imputato ha

violazioni commesse dal prevenuto. Diversamente da quanto affermato nella
censura de qua non risulta operato alcun aumento a titolo di continuazione.
E’ del tutto evidente che trattasi di decisione conforme alle previsioni
normative e logicamente motivata.
3. In ordine al secondo motivo, con il quale si afferma violazione di legge in
relazione all’ammissione della costituzione del Comune di Milano quale parte
civile, va rilevato il pieno fondamento giuridico delle argomentazioni addotte sul
punto nella sentenza impugnata.

dovuto impiegare risorse straordinarie per l’accertamento e la repressione delle
infrazioni da lui commesse, ivi comprese quelle di cui al capo C), da cui il danno
patrimoniale liquidato; che inoltre lo stesso Ente ha riportato un danno morale
derivante dalla lesione di immagine connesso alle doglianze dei vicini del
deposito dell’imputato, essendo il Comune di Milano responsabile della gestione e
cura dell’ambiente urbano, da cui il danno non patrimoniale liquidato.
E’ perciò chiaro che la costituzione di parte civile aveva quali suoi
presupposti l’esistenza astratta di detti diritti di credito risarcitorii, poi accertata
in concreto.
4. Infine in ordine al terzo motivo, relativo alla concessione non richiesta del
beneficio della sospensione condizionale della pena, il Collegio ritiene di aderire
al più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi più
convincente, poiché ancorato ad un dato normativo preciso, e peraltro da
considerarsi allo stato prevalente, secondo il quale « È inammissibile, per difetto
di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a
pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l’art. 5,
comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 – che non consentiva la
cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari
concernenti la pena dell’ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici
di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. – è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza
distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a
provvedimenti di condanna alla pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal
giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta» (tra le molte,
in questo senso da ultimo, Sez. 4, n. 18702 del 12/02/2015, Blasco, Rv.
263439).
5. Il ricorso va dunque rigettato e, per l’effetto, il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

3

Correttamente infatti il primo giudice ha osservato che detto Ente locale ha

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20/01/2016

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