Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8161 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8161 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORSINI GIULIA N. IL 08/08/1950 parte offesa nel procedimento
c/
COIA ANTONIO N. IL 27/07/1950
avverso il decreto n. 3018/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 19/12/2013
R.G. 14015/2012
Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Latina con
decreto in data 23.1.2013 -emesso de plano a norma dell’art. 410 co. 2 c.p.p.- ha disposto,
dichiarata inammissibile l’opposizione della persona offesa, l’archiviazione del procedimento
penale iscritto per il reato di cui agli artt. 393 c.p. (e 368 c.p.) nei confronti di Antonio Coia.
Procedimento instaurato a seguito di denuncia-querela della persona offesa Giulia Orsini,
dolutasi delle condotte di ingiuria, lesioni personali e ragion fattasi con violenza alla persona
poste in essere dal Coia in suo danno.
La denunciante-p.o. Giulia Orsini impugna per cassazione il provvedimento del g.i.p.,
lamentandone la nullità per l’omessa fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p.
(con connessa violazione delle regole del contraddittorio camerale) e per difetto di
motivazione in ordine alla affermata infondatezza della notizia di reato, argomentata sulla
base di una incompleta e non puntuale analisi delle emergenze delle indagini e dei mezzi
integrativi di accertamento dedotti con l’atto di opposizione alla richiesta definitoria del p.m.
Il ricorso è inammissibile, perché correttamente il decidente g.i.p. ha deliberato
l’archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato a norma dell’art. 410 co. 2
c.p.p., rilevando l’inconsistenza dell’opposizione all’archiviazione, perché priva di concreti
requisiti di specificità funzionale, avuto riguardo alla concomitante pendenza di procedimento
penale (con indagini esaurite e contestuale notifica di avviso ex art. 415 bis c.p.p.) nei
confronti della stessa Orsini per il reato di cui all’art. 393 c.p. in pregiudizio del Cola. La
denuncia-querela della odierna ricorrente risulta, non a caso, proposta non appena alla Orsini
è stato notificato il ridetto avviso ex art. 415 bis c.p. propedeutico ad un suo eventuale rinvio
a giudizio. Di tal che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione esprime l’adeguatezza del
vaglio svolto dal g.i.p. su rilevanza e pertinenza dei mezzi di prova già raccolti. Decisione
aderente al dettato normativo e in linea con l’orientamento interpretativo di questa S.C., il
giudizio su vaghezza e/o non inerenza dei contenuti dell’atto di opposizione non traducendosi
in alcuna valutazione, diretta o indiretta o anticipata, del merito della rilevanza penale dei
fatti denunciati (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 6, 3.11.2003 n. 47457, p.o. in p.p. contro
ignoti, rv. 227828). Le decisioni di legittimità richiamate in ricorso non fanno velo alla
interpretazione dei fatti compiuta dal p.m. e dal g.i.p.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2913
Motivi della decisione