Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8161 del 17/01/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8161 Anno 2017
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 753/2016 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
29/04/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 17/01/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 29/04/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale
di Brescia, in data 16/12/2015, nei confronti di A.A., in relazione al reato di cui

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
per inosservanza dell’art. 99, comma 4, cod. pen. nella parte in cui ha ritenuto sussistente ed
applicato l’aggravante della recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale).
Il motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente non si “misura” con il dictum della Corte territoriale che, in modo del tutto corretto
e, come tale, incensurabile in questa sede, ha argomentato l’applicazione della recidiva
riconoscendo che “l’imputato, nonostante la giovane età, è gravato da due precedenti penali, di
cui uno specifico (furto con strappo) ed uno grave (violenza sessuale nei confronti di persona
minorenne)”, finendo per concludere come il reato in questione rappresentasse “una nuova
manifestazione di accresciuta pericolosità”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della
cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/01/2017
L’estensore
Dott. Andrea Pellegrino

Il Presidente

all’art. 628, comma 1, cod. pen.

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