Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 816 del 15/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 816 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
0.L.M.O. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Sagretti Francesco, con
sede in Corridonia, via Volteja n. 3, nonché personalmente quale socio da
Sagretti Francesco, nato a Corridonia (MC) il 10.11.1959.
avverso la ordinanza del 20-07-2017 del Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
udito per i ricorrenti l’avvocato Paolo Rosselli che si riportava ai ricorsi
chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 15/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 luglio 2017, il Tribunale di Chieti, Sezione Riesame,
dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 324 cod.
proc. pen. nell’interesse dei terzi estranei al reato, ovvero la 0.L.M.O. s.r.I., in
persona del legale rappresentante Francesco Sagretti, nonché da quest’ultimo
quale socio, avverso il provvedimento del 30 maggio 2017, con cui il G.I.P. del
Tribunale di Chieti, nell’ambito di un procedimento a carico di 43 indagati,
relativo a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di illeciti

aveva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide, del denaro
contante, dei depositi e degli investimenti finanziari delle società Civita Pak s.r.I.,
Innmobilifermo s.r.I., I.co.c. s.r.l. e Italmarche s.r.l. (società riconducibili a
Franco Sagretti), nonché, in difetto, limitatamente alla parte residua, il sequestro
preventivo, anche per equivalente, dei beni immobili e degli altri beni nella
disponibilità dell’imputato Sagretti, sino al raggiungimento della somma di C
13.161.640,16, corrispondente, nella prospettiva accusatoria, al profitto dei reati
addebitati a Franco Sagretti. Il Tribunale rilevava in particolare che il ricorso di
Francesco Sagretti, legale rappresentante e socio della 0.L.M.O. s.r.I., era stato
sottoscritto dal difensore non munito della necessaria procura speciale di cui
all’art. 100 cod. proc. pen., essendo presente una mera nomina di difensore di
fiducia, senza il necessario riferimento all’attività processuale da compiere.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti Francesco Sagretti, quale
amministratore unico della Olmo s.r.l. ma anche personalmente quale socio, ha
proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, sollevando due motivi.
Con il primo motivo, viene lamentata la violazione, inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 100 e 122 cod. proc.
pen. e 83 e 84 cod. proc. civ., evidenziandosi che la procura speciale di cui il
difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre istanza di
riesame contro il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all’istituto
previsto dall’art. 122 cod. proc. pen., per cui non era necessario alcun
riferimento all’attività da compiere, vertendosi invece nell’ambito della procura di
cui all’art. 100 cod. proc. pen., che non richiede la necessità di indicare le
specifiche attività processuali da svolgersi, salva la contestuale indicazione di
particolari atti altrimenti preclusi al difensore, tra cui non rientrerebbe il riesame
ex art. 322 e 324 cod. proc. pen.; in tal senso, osserva la difesa, la procura
rilasciata da Francesco Sagretti in calce all’istanza di riesame non era una
semplice nomina a difensore ex art. 96 cod. proc. pen., ma una valida procura
ex art. 100 cod. proc. pen., non avendo rilievo l’indicazione testuale “nomina a
difensore di fiducia”, posto che la nomina effettuata non lasciava alcun dubbio

tributari (procedimento inizialmente instaurato presso il Tribunale di Pescara),

circa la volontà di Sagretti di affidai – e a un determinato professionista l’incarico di
svolgere l’attività difensiva volta a contestare la legittimità del sequestro operato
nei confronti suoi e della società da lui amministrata. In definitiva, sostiene la
difesa, si era in presenza di una vera e propria procura, la cui specialità era la
conseguenza dell’essere posta in calce all’atto di impugnazione.
Con il secondo motivo, infine, i ricorrenti contestano la violazione di legge in
relazione all’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., osservando che il Tribunale di
Chieti, quando anch’anche avesse ritenuto la procura rilasciata in calce all’istanza

comunque rimettere in termini la parte, in applicazione dell’art. 182 comma 2
cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2. In ordine al primo motivo, quanto alla problematica delle modalità di
costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare la costante
affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez.
6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv.
246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui

“per i

soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la
regola che l’art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti
possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura
speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente
distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato che, in
quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona,
avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li
rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del
proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.
“personalissimi”. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei
soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui,
oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che
è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del
resto avviene nel processo civile ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ.”
In applicazione di tale principio, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha
ritenuto che è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale
(cfr. Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del

di riesame inidonea ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., avrebbe dovuto

23/04/2013, Rv. 255445, oltre che la già citata Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014,
Rv. 259174, nella quale vi è ulteriore ampiezza di richiami di massime conformi).
Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, è stato
correttamente affermato (Sez. 5 n. 25478 del 15.05.2014) che la differenza tra
le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che
riguardano il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.), ma nulla è
sancito dalla legge quanto al contenuto. E deve ritenersi perciò che si tratti di un
semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di

revoca o rinuncia (v. SS.UU. sent. n. 35402 del 09/07/2003) e per l’esercizio di
tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio il
potere di impugnazione, che è previsto, dall’art. 571, comma 3 in capo al
difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell’imputato o del suo
procuratore speciale. Invece la procura speciale prevista dall’art. 100 cod. proc.
pen. non può che essere un mandato con il quale il professionista viene
incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere
la sua opera professionale in favore della parte, opera che nel caso di specie è la
rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il
conferente la procura stessa in relazione ad un determinato procedimento, tanto
che, salvo manifestazione di volontà diversa, la procura non sarebbe nemmeno
automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece è la nomina
del difensore), potendo anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà
di disposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.). Sul punto deve
solo aggiungersi che, non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali al fine
di stabilire il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben possa valere
anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli
elementi integrativi della procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen.,
cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia fatto
corretta applicazione dei principi sopra richiamati, escludendo la riconducibilità
alla categoria della procura speciale dell’atto di nomina posto in calce ai ricorsi.
E invero l’atto in questione, qualificato testualmente come “nomina a difensore di
fiducia”, aveva il seguente contenuto: “Sagretti Francesco (…), nella qualità di
amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Olmo s.r.I., nonché
personalmente quale socio della medesima 0.L.M.O. s.r.I., nomina quale proprio
difensore di fiducia l’avv. Paolo Rosselli del Foro di Macerata ed elegge domicilio
presso il suo studio in (…)”. Si tratta evidentemente di una mera nomina
difensiva che non specifica né lo strumento processuale prescelto né il
provvedimento da impugnare, per cui, a prescindere dalla circostanza, di per sé
non dirimente, che tale nomina sia posta in calce ai ricorsi, deve convenirsi con il
4

rappresentare la parte in giudizio, che vale per tutta la durata del processo fino a

Tribunale del Riesame che l’atto de quo non soddisfi i requisiti di specificità
imposti dal combinato disposto degli art. 100 e 122 cod. proc. pen.
3. In ordine al secondo motivo, relativo alla possibilità di attivare in favore
del terzo interessato, di cui si accerti il difetto di procura speciale, il meccanismo
sanante previsto dall’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., va richiamato l’indirizzo
ermeneutico maggioritario di questa Corte (Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010,
Rv. 249766; Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Rv. 254287), secondo cui
l’impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il

obbligo per il giudice, in applicazione dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., di
assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura,
posto che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per
proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di
una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto
del processo civile, non è permesso derogare ad essi. Su questa specifica
questione sono intervenute peraltro anche le Sezioni Unite di questa Corte
(sentenza n. 47239 del 30.10.2014) che, dopo un’ampia ricostruzione delle
coordinate normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio
di diritto secondo cui “la mancanza della procura speciale ai sensi dell’art. 100
c.p.p. delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere
sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art.
182 comma secondo c.p.c., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione”.
4. Da tale autorevole orientamento la Corte ritiene di non doversi discostare,
per cui, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi
devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

5

difetto della procura speciale, non può che essere dichiarata inammissibile, senza

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 15/11/2017

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