Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 816 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 816 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

Marino Renato, n. a Melito di Porto Salvo il

19/07/1972;

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 11/09/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. D. Cartolano, che si è riportato
ai motivi;

RITENUTO IN FATTO
1. Marino Renato ha presentato ricorso nei confronti dell’ordinanza con cui il
Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’appello avverso la ordinanza del
G.i.p. di rigetto della richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in
carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Data Udienza: 06/11/2015

à

2. Dopo avere riepilogato le ragioni per le quali veniva proposto appello dinanzi
al Tribunale, trascrivendo il contenuto delle doglianze e della memoria
aggiuntiva, con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 125 e 299
c.p.p. per non avere il Tribunale argomentato alcunché circa la specifica e
fondamentale doglianza formulata in ordine alla mancata valutazione da parte
del G.i.p. degli elementi nuovi presentati a norma dell’art. 299 c.p.p.; in

incentrata nella confutazione del contenuto della memoria depositata
trascurando completamente l’atto di appello principale con il quale si poneva
appunto la censura in oggetto volta ad evidenziare che il G.i.p. aveva
laconicamente affermato l’inesistenza di nuovi elementi da valutare.

3. Con un secondo motivo si lamenta la nullità e l’annullabilità dell’ordinanza per
il cosiddetto giudicato cautelare in
/
contrasto con le decisioni delle Sezioni Unite, così omettendo di rivalutare il
avere ritenuto sussistente nella specie

quadro indiziario sulla base delle questioni dedotte nell’atto d’appello e nella
memoria e precedentemente non dedotte.

4.

Con un terzo motivo lamenta la nullità e annullabilità dell’ordinanza per

violazione degli artt.125, 299 e 310 c.p.p. stante il travisamento di dati fattuali e
logici in particolare laddove l’ordinanza, nel considerare i contatti delle varie
celle da parte dell’utenza telefonica dell’indagato, ha sostanzialmente sostenuto
la possibilità di effettuare in meno di sette ore nella stessa giornata quattro
spostamenti fra due città (segnatamente Roma e Reggio Calabria) tra loro
distanti 700 chilometri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati : l’ordinanza
impugnata, dando atto delle doglianze rappresentate sia con l’atto di appello che
con la memoria, e riportandone letteralmente, a pag.3, i passaggi relativi, ha
correttamente ritenuto che fossero non esaminabili quelle censure volte (come in
particolare quelle relative alla rilevanza indiziaria del viaggio effettuato in Olanda
e dello spegnimento del telefono cellulare nonché, in senso opposto, alla
rilevanza favorevole della mancata utilizzazione da parte dell’indagato del
2

particolare l’ordinanza di rigetto del Tribunale si sarebbe esclusivamente

sistema di comunicazione criptato) nient’altro che a richiedere e ad ottenere
inammissibilmente in ordine a circostanze di fatto già esistenti e ritualmente
valutate, un giudizio diverso da quello già dato dal Tribunale con l’ordinanza del
12/02/2015 tuttavia a suo tempo non impugnata con ricorso per cassazione con
conseguente formazione sul punto di un “giudicato cautelare”. Sulle restanti
censure, rappresentative di circostanze effettivamente “nuove” (segnatamente le

invece correttamente proceduto ad una loro valutazione, sicché l’ordinanza ha
fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte ed in particolare
di quello per cui, l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene
meno soltanto in presenza di un successivo, apprezzabile, mutamento del fatto,
sicché, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento
della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte
a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall’interessato restano precluse
(Sez. 5, n. 17986 del 09/01/2009, Massone Brega, Rv. 243974).

6. Quanto al terzo motivo, lo stesso è inammissibile per genericità .
A fronte della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto i “fatti nuovi”, come
tali processualmente apprezzabili, non in grado di ridimensionare il quadro
indiziario grave, il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità in particolare del
passaggio che avrebbe valorizzato in senso indiziario la capacità dell’indagato di
attuare rapidamente reiterati e ravvicinati spostamenti tra le città di Roma e di
Reggio Calabria desunta dai contatti del cellulare con le celle telefoniche e da cui
in definitiva risulterebbe, secondo lo stesso Tribunale, che “nell’arco di
ventiquattro ore Marino Renato si è spostato da Reggio Calabria a Roma per tre
volte consecutive”.
Ora, pur condividendosi sicuramente la censura di manifesta illogicità di
affermazioni, come quelle che si riscontrano a pagg. 5 e 6 dell’ordinanza
impugnata, che ritengano possibile, in tale esposizione fattuale da cui si
evincerebbe una tale capacità di spostamenti, che Marino si trovasse, ad
esempio, a Roma alle ore 11.01 e a Reggio Calabria alle ore 11.41 dello stesso
giorno, appare tuttavia pregiudiziale rilevare che incombeva sul ricorrente, onde
rendere ammissibile la doglianza, spiegare in quale modo l’incongruenza della
conclusione tratta dal Tribunale incidesse in termini decisivi sul complessivo
compendio indiziario; al contrario, una tale spiegazione non è stata dedotta, non
essendosi dedotto neppure in particolare quale sarebbe stato il riflesso positivo
sulla posizione dell’indagato prodotto dalla inverosimiglianza della affermazione
resa dal Tribunale.

dichiarazioni di Paone, Taglieri, Ruggiero, Ferrazzo e Laurito), il Tribunale ha

Non va infatti dimenticato che in tanto il vizio di manifesta illogicità della
motivazione può rilevare a motivo di annullamento del provvedimento da detto
vizio affetto in quanto lo stesso attenga, appunto, pur sempre, ad un aspetto di
natura decisiva (cfr. Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv.
234162). Ed incombe sul ricorrente, in adempimento del requisito di specificità

7. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende. . La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art.
94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015

Il Cons

Il Presidente

del ricorso, rappresentare una detta caratteristica.

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