Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8157 del 25/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8157 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
CAVANI ALBERTO N. IL 26/01/1960
avverso l’ordinanza n. 1386/2015 TRIBUNALE di MODENA, del
31/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

o

RILEVATO IN FATTO

– che con atto del 28 agosto 2015, CAVANI ALBERTO chiede la rimessione del
procedimento a suo carico in corso al Tribunale di Modena, lamentando la
persecuzione, abusi e vessazioni subite da parte di alcuni magistrati di Modena a
partire dal 1994 fino, dimostrato anche da alcune richieste di ricusazione
presentate;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, oltre che per la genericità della
deduzione, perché la richiesta di rimessione del procedimento deve ex art. 46,
comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette
giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all’evidenza rientra anche il
Pubblico Ministero. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema,
condivisa anche dall’odierno Collegio, la notifica alle altre parti della richiesta di
rinnessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità
della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza
deve dichiararsi inammissibile, anche laddove sia stata depositata in udienza (Sez.
2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, sent. n. 12421 del
12/01/2001, Savio, 218403; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv.
201300);
che el caso di specie l’istanza è stata depositata in cancelleria del Tribunale di
Modena e non notificata alle altre parti;
– che l’inammissibilità della richiesta comporta, a norma dell’articolo 48,
comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €2.000,00 (duemila) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA