Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8156 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8156 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACATUS IOAN N. IL 27/09/1981
GLAJAR LIDIA IONELA N. IL 14/03/1983
avverso la sentenza n. 7917/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
19/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 36163/2015

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a LACATUS IOAN e GLAIAR LIDIA IONELA, per il reato di furto
aggravato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di 1 anno di
reclusione e C 300 di multa per la prima e 4 mesi di reclusione e C 200 di multa
per il secondo;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personalmente

separatamente i due imputati, deducendo mancanza di motivazione della sentenza;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che basta
ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto
(come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame (che nel caso di specie è
assolutamente generico), dai quali possa invece desumersi che taluna delle
suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n.
7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000,
Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez.
4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il presidente

Il consigliere stensore

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