Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8154 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8154 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso_ proposto da:
MASSEI MARCO N. IL 31/05/1980
avverso la sentenza n. 10307/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13785 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Marco Massei impugna per cassazione
la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza resa
dal Tribunale di Viterbo all’esito di giudizio ordinario, ha confermato la responsabilità
del prevenuto per i plurimi fatti (due episodi) di resistenza e ingiurie in pregiudizio degli
agenti di polizia penitenziaria del carcere in cui era detenuto (ai quali si opponeva con
atti di violenza e gravi minacce, benché intervenuti per sedare una rissa che vedeva
partecipe il Massei, ed altresì rifiutando in prosieguo di fare rientro nella sua cella).
Condotta i cui esiti sanzionatori sono stati mitigati dalla Corte territoriale che, pur tenuto
conto dell’ascritta recidiva qualificata, ha ridotto (unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione) ad un anno di reclusione, pena dichiarata condonata (fatti risalenti al
31.12.2005).
Con il ricorso si denuncia erronea applicazione dell’art. 337 c.p., perché i giudici di
secondo grado non avrebbero valutato con la necessaria attenzione le emergenze
dibattimentali, in virtù delle quali avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato,
riconducendo la condotta del prevenuto nell’ambito di una “mera espressione di volgarità
ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, non finalizzato ad opporsi all’intervento
degli agenti”. In subordine si lamenta l’eccessività della pur ridotta pena, che avrebbe
potuto essere resa meno gravosa con la concessione delle attenuanti generiche ovvero
limitando l’incremento sanzionatorio per la recidiva.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità e di reali valenze critiche nei
confronti della decisione impugnata, alla luce delle univoche deposizioni testimoniali
acquisite nel corso del dibattimento di primo grado richiamate dalla Corte di Appello.
Indeducibili appaiono, poi, i rilievi concernenti il trattamento sanzionatorio che la
sentenza di appello ha congruamente motivato.
La contestata e ritenuta recidiva ex art. 99 co. 4 c.p. rende i reati ascritti al Massei
ben lungi dall’essere attinti da causa estintiva prescrizionale, per altro inapprezzabile,
quando si abbia riguardo alla genetica inammissibilità dell’impugnazione, alla cui
declaratoria segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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