Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8153 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8153 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NICOLIN PIERGIORGIO N. IL 12/04/1950
avverso la sentenza n. 2350/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 19/12/2013
R.G. 13778/2013
Con il ministero dei difensori l’imputato Piergiorgio Nicolin ricorre contro la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia, con la quale -su sua richiesta, cui ha
consentito il p.m.- gli sono state applicate ex art. 444 c.p.p., riconosciutegli le attenuanti
generiche, la pena di euro 160,00 di multa per il delitto di concorso in esercizio abusivo
continuato della professione di odontoiatra e la pena di tre mesi di arresto ed euro
1.400,00 di ammenda per la contravvenzione di abbandono/ smaltimento incontrollato
continuato di rifiuti speciali pericolosi per rischio infettivo.
Con il ricorso si lamenta difetto di motivazione per omessa verifica della
sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. con peculiare riguardo
alla ritenuta sussistenza dei fatti integranti il contestato reato contravvenzionale ex art.
256 D.Lvo n. 152/2006. Fatti dei quali si assume non esservi adeguati elementi probatori.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle
doglianze, non adducendosi alcuna ragione per cui, a fronte di una richiesta di
applicazione di pena proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre rinuncia
implicita a questioni sulla colpevolezza, il giudice di merito avrebbe dovuto eludere la
richiesta e giungere a decisioni liberatorie riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p., dei
cui presupposti la stessa decisione impugnata attesta l’inesistenza con motivazione
congrua rispetto alla peculiarità del prescelto rito processuale definitorio del giudizio.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013
Il consiglie e ténsore
(12.Pfsidente
1,1,9
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Motivi della decisione