Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8152 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8152 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AQUINO ALBERTO N. IL 06/07/1975
avverso la sentenza n. 1799/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13659 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Alberto D’Aquino impugna per
cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della
sentenza resa dal g.u.p. del Tribunale di Trani all’esito di giudizio abbreviato, lo ha
mandato assolto dal reato di calunnia, confermandone la responsabilità per i reati di
resistenza plurima e lesioni volontarie a p.u. unificati da continuazione (per avere rivolto
minacce agli agenti di polizia operanti, che colpiva con calci e pugni, cagionando lesioni a
due di essi), rideterminando la corrispondente pena -in concorso delle già riconosciute
attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva- alla pena di un
anno, due mesi e venti giorni di reclusione.
Con il ricorso si denuncia violazione di legge non meglio specificata e difetto di
motivazione in base al seguente letterale argomento:
“la Corte di Appello ha
parzialmente confermato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Trani, limitandosi
semplicemente a considerare i fatti contestati penalmente provati in quanto emergenti
pacificamente dagli atti e riportandosi alle argomentazioni addotte dal g.u.p.”. A tale
rilievo non segue alcun concreto enunciato critico sui contenuti valutativi della decisione
impugnata.
Il ricorso è inammissibile per completa mancanza di specificità e di ogni supporto
critico volto a contestare le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale all’esito di una
autonoma e approfondita rivalutazione delle risultanze processuali (evenienze venute in
luce nel corso delle indagini, essendosi proceduto a giudizio allo stato degli atti).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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