Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8151 del 25/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8151 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLOMO LUCIANO N. IL 10/10/1971
MENNELLA ERMANNO ALFREDO N. IL 30/07/1972
avverso la sentenza n. 16/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del
07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 10530/2015

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a BELLOMO LUCIANO e MENNELLA ERMANNO ALFREDO, per il reato di
tentato furto in abitazione aggravato ex art. 625, n. 2, cod. pen, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di 1 anno di reclusione ed C 400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso ed il difensore degli imputati,

alla mancata applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il che basta
ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto
(come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame (che nel caso di specie è
assolutamente generico), dai quali possa invece desumersi che taluna delle
suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n.
7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000,
Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez.
4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

2

avv. Giuseppe Casale, deducendo mancanza di motivazione della sentenza in ordine

processuali e ciascuna al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il preside

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA