Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 815 del 15/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 815 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZUNICA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sagretti Eleonora, nata a Macerata il 25-03-1989
avverso l’ordinanza del 20-07-2017 della Tribunale di Chieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
udito per il ricorrente l’avvocato Paolo Rosselli che si riportava al ricorso
chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 15/11/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 luglio 2017 II Tribunale di Chieti, Sezione Riesame,
dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta ai sensi dell’art. 324 cod.
proc. pen. nell’interesse di Eleonora Sagretta, terza estranea al reato, avverso il
provvedimento del 30 maggio 2017, con cui il G.I.P. del Tribunale di Chieti,
nell’ambito di un procedimento a carico di 43 indagati, relativo a un’associazione
a delinquere finalizzata alla commissione di illeciti tributari (procedimento
inizialmente instaurato presso il Tribunale di Pescara), aveva disposto il

e degli investimenti finanziari delle società Civita Pak s.r.I., Immobilifermo s.r.I.,
I.co.c. s.r.l. e Italmarche s.r.l. (società riconducibili a Franco Sagretti), nonché,
in difetto, limitatamente alla parte residua, il sequestro preventivo, anche per
equivalente, dei beni immobili e degli altri beni nella disponibilità dell’imputato
Franco Sagretti, sino al raggiungimento della somma di C 13.161.640,16,
corrispondente, nella prospettiva accusatoria, al profitto dei reati addebitati al
medesimo Sagretti. Il Tribunale rilevava in particolare che il ricorso di Eleonora
Sagretti (figlia dell’indagato Franco Sagretti) era stato sottoscritto dal difensore
senza il preventivo conferimento della procura speciale di cui all’art. 100 cod.
proc. pen., essendo presente una mera e generica nomina di difensore di fiducia,
senza il necessario riferimento all’attività processuale da compiere.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti Eleonora Sagretti, tramite il
suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo motivo, viene lamentata la violazione, inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 100 e 122 cod. proc.
pen. e 83 e 84 cod. proc. civ., evidenziandosi che la procura speciale di cui il
difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre istanza di
riesame contro il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all’istituto
previsto dall’art. 122 cod. proc. pen., per cui nel caso di specie non era
necessario alcun riferimento all’attività da compiere, vertendosi invece
nell’ambito della procura di cui all’art. 100 cod. proc. pen., che non richiede la
necessità di indicare le specifiche attività processuali da svolgersi, salva la
contestuale indicazione di particolari atti altrimenti preclusi al difensore, tra cui
non rientrerebbe il riesame ex art. 322 e 324 cod. proc. pen.; in tal senso,
osserva la difesa, la procura rilasciata da Eleonora Sagretti in calce all’istanza di
riesame non era una semplice nomina a difensore ex art. 96 cod. proc. pen., ma
una valida procura ex art. 100 cod. proc. pen., non avendo rilievo l’indicazione
testuale “nomina a difensore di fiducia”, posto che la nomina effettuata non
lasciava alcun dubbio circa la volontà della Sagretti di affidare a un determinato
professionista l’incarico di svolgere l’attività difensiva volta a contestare la
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sequestro preventivo delle disponibilità liquide, del denaro contante, dei depositi

legittimità del sequestro operato nei suoi confronti. In definitiva, si sostiene nel
ricorso, si era in presenza di una vera e propria procura, la cui specialità era la
conseguenza dell’essere posta in calce all’atto di impugnazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione di legge in
ordine all’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., osservando che, quando anch’anche
il Tribunale di Chieti avesse ritenuto la procura rilasciata dalla Sagretti in calce
all’istanza di riesame inidonea ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., avrebbe
dovuto comunque rimettere in termini la parte, in applicazione dell’art. 182

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. In ordine al primo motivo, quanto alla problematica delle modalità di
costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare la costante
affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez.
6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv.
246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i
soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la
regola che l’art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti
possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura
speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente
distinta sotto il profilo difensivo da quella dell’indagato e dell’imputato, i quali, in
quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona,
avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li
rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del
proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.
“personalissimi”. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei
soggetti indicati dall’art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici,
per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di
patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al
difensore, come del resto avviene nel processo civile ex art. 183 cod. proc. civ.
In applicazione di tale principio, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha
affermato che è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro
preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale
(cfr. Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del
23/04/2013, Rv. 255445, oltre che la già citata Sez. 1, 8361 del 10/01/2014,
Rv. 259174, nella quale vi è ulteriore ampiezza di richiami di massime conformi).

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comma 2 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009.

Quanto ai criteri distintivi tra nomina difensiva e procura speciale, è stato
correttamente osservato (Sez. 5, n. 25478 del 15.05.2014) che la differenza tra
le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che
riguardano il momento della presentazione (art. 96 cod. proc. pen.), ma nulla è
sancito dalla legge quanto al contenuto. E deve ritenersi perciò che si tratti di un
semplice negozio unilaterale di investitura, per il difensore, del potere di
rappresentare la parte in giudizio, che vale per tutta la durata del processo fino a
revoca o rinuncia (v. SS.UU. sent. n. 35402 del 09/07/2003) e per l’esercizio di
tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio il

difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell’imputato o del suo
procuratore speciale. Invece la procura speciale prevista dall’art. 100 cod. proc.
pen. non può che essere un mandato con il quale il professionista viene
incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere
la sua opera professionale in favore della parte, opera che nel caso di specie è la
rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il
conferente la procura stessa in relazione ad un determinato procedimento, tanto
che, salvo manifestazione di volontà diversa, la procura non sarebbe nemmeno
automaticamente estensibile a più gradi del processo (come invece è la nomina
del difensore), potendo anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà
di disposizione del diritto in contesa (art. 100 cod. proc. pen.). Sul punto deve
solo aggiungersi che, non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali al fine
di stabilire il reale contenuto di un atto, la nomina difensiva ben possa valere
anche come procura speciale, ma solo a condizione che contenga tutti gli
elementi integrativi della procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen.,
cioè il conferimento di poteri in ordine alla specifica procedura introdotta.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia fatto
corretta applicazione dei principi sopra richiamati, escludendo la riconducibilità
alla categoria della procura speciale dell’atto di nomina posto in calce al ricorso.
Ed invero l’atto in questione, qualificato testualmente come “nomina a difensore
di fiducia”, aveva il seguente contenuto: “La sottoscritta Sagretti Eleonora (…),
nomina quale proprio difensore di fiducia l’avv. Paolo Rosselli del Foro di
Macerata ed elegge domicilio presso il suo studio (…)”. Si tratta evidentemente
di una mera nomina difensiva che non specifica né lo strumento processuale
prescelto nè il provvedimento da impugnare, per cui, a prescindere dalla
circostanza, di per sé non dirimente, che tale nomina sia posta in calce al
ricorso, deve convenirsi con il Tribunale che l’atto de quo non soddisfi i requisiti
di specificità imposti dal combinato disposto degli art. 100 e 122 cod. proc. pen.
3. In ordine al secondo motivo, relativo alla possibilità di attivare in favore
del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo
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potere di impugnazione, che è previsto, dall’art. 571, comma 3 in capo al

sanante previsto dall’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., va richiamato l’indirizzo
ermeneutico maggioritario di questa Corte (Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010,
Rv. 249766; Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Rv. 254287), secondo cui
l’impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il
difetto della procura speciale, non può che essere dichiarata inammissibile, senza
obbligo per il giudice, in applicazione dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., di
assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura,
posto che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per

una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto
del processo civile, non è permesso derogare ad essi. Su questa specifica
questione sono intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
47239 del 30.10.2014) che, dopo un’ampia ricostruzione delle coordinate
normative e interpretative di riferimento, hanno affermato il principio di diritto
secondo cui “la mancanza della procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. delle
parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata previa
concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182 comma
secondo c.p.c., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione”.
4. Da tale autorevole orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare,
per cui, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15/11/2017

proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di

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