Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 815 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 815 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRA ANGELO N. IL 21/06/1967
avverso la sentenza n. 11879/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Barra Angelo ricorre avverso la sentenza 26.6.12, emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato, previa esclusione
della contestata recidiva e riconosciute attenuanti generiche con il criterio della equivalenza, la pena
di mesi quattro di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

seguito per giungere all’affermazione di responsabilità, basata solo sulle riprese video che lo
vedevano mentre si trovava nelle vicinanze del treno, nonostante la mancanza di prove certe,
omettendo anzi di considerare quelle circostanze che avrebbero consentito di escluderne la
responsabilità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto
e alla relazione dell’ufficiale di p.g. da cui era emerso che l’imputato era stato notato dall’operatore
addetto al terminale del circuito di videosorveglianza, impossessarsi di quattro tracce di rame,
funzionali alla messa a terra delle ruote della motrice del treno Eurostar, in sosta presso il centro di
manutenzione della rete ferroviaria di Napoli Granturco.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine all’ iter argomentativo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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