Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 815 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 815 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Antonucci Armando, n. a Cosenza il 02/07/1988;

avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 28/07/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO
Antonucci Armando ha presentato ricorso avverso l’ordinanza con cui il
Tribunale del riesame di Catanzaro nella parte in cui la stessa, sostituendo la
misura dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di
cui agli artt. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alla
detenzione a fini di trasporto di sostanza stupefacente marijuana, così
riqualificato l’addebito di cui al capo 1).

Data Udienza: 06/11/2015

2.

Dopo avere premesso che i carabinieri avevano verificato la presenza di

coltivazioni di stupefacenti nel territorio di Spezzano Albanese, e che avevano
constatato il sopraggiungere, in località Fedula (ove era presente una
piantagione di canapa indiana nonché 43 chilogrammi di marijuana), di un
soggetto (Iacovo Pierangelo) che, aperto il cancello, faceva ingresso nell’area
(ove erano presenti una piantagione illegale di 2504 piante di canapa indiana)

sopraggiungere di altro veicolo con a bordo Antonucci Armando e Giuseppe De
Rose che venivano bloccati, con un primo motivo lamenta la mancanza e
contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova. Il Tribunale ha
ritenuto essere presenti ( nella specie ‘ elementi da cui desumere sufficienze
indiziarie in ordine non già alla fattispecie di coltivazione bensì a quella di
trasporto dello stupefacente, tuttavia nella specie difettando un accordo ovvero
la disponibilità della sostanza; in particolare il Tribunale ha rinvenuto l’accordo
nella mera possibilità che contatti possano essere intervenuti tra l’indagato e gli
altri arrestati dedotta dalla sussistenza nella rubrica telefonica di ognuno di essi
di numeri di utenze coincidenti, restando tuttavia il ragionamento a livello di
mera supposizione. Quanto all’elemento dato dal noleggio del veicolo è stata
(
fornita in atti prova documentale che il veicolo noleggiato in vista, secondo il
Tribunale, della commissione del reato, è in realtà un veicolo sostitutivo di altro
veicolo in riparazione. Neppure il possesso del denaro è sintomo di alcunché
avendo Antonucci precisato di lavorare presso il distributore di benzina del
genitore costituendo la somma rinvenuta parte dell’incasso; in ogni caso
l’acquisto dello stupefacente dovrebbe essere finalizzato allo spaccio mentre
nella specie non sono stati rinvenuti né bilancini, né materiale per il
confezionamento, né strumenti e sostanze per il taglio; quanto al tentativo di
acquisto, lo stesso di per sé, non costituisce reato.

3.

Con un secondo motivo lamenta, in relazione agli elementi appena sopra

indicati, il travisamento della prova in particolare con riguardo ai numeri di
utenze presenti nelle rubriche del telefono degli indagati, alla ragione del
noleggio del veicolo e alla inesistenza di accordi o di contatti accertati tra
l’indagato da una parte e Giannelli e Iacovo dall’altra.

2

munito delle necessarie chiavi dirigendosi verso il capannone, nonché il

,

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Va premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione del

provvedimento cautelare personale è circoscritto, in relazione alla sua peculiare
natura e ai limiti che ad esso ineriscono, a verificare che nell’atto impugnato
siano esposte le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e

esposte, oltre che rispondenti ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie, siano congrue e pertinenti rispetto al
fine del provvedimento (da ultimo, sulla scia di Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
Sicché, in altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273
c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 dello stesso codice è rilevabile
da questa Corte soltanto ove la stessa si traduca nella violazione di specifiche
norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. fer., n. 47748 del
11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
Nella specie, invece, le deduzioni svolte con i motivi di ricorso (congiuntamente
esaminabili perché afferenti ai medesimi aspetti), benché formalmente
ricondotte a vizio motivazionale, appaiono investire proprio il profilo della stretta
valutazione del compendio indiziario, in tal modo esigendosi da questa Corte un
compito esorbitante dai limiti cognitivi appena sopra indicati.
Il provvedimento impugnato ha infatti correttamente assegnato un valore
gravemente indiziario, nel senso dell’attribuibilità all’indagato della
partecipazione quanto meno in una condotta di trasporto di sostanza
stupefacente, agli elementi fattuali (del resto non posti in discussione neppure
dal ricorrente) rappresentati : a) dall’accesso in auto, all’interno dell’area ove si
trovavano una piantagione di 2504 piante di canapa indiana e 43 chilogrammi di
marijuana già essiccata oltre ad una bilancia elettronica per pesi da 10 a 40
chilogrammi, dell’indagato; b) dal fatto che unica destinazione possibile della
strada percorsa dall’auto era il terreno in oggetto; c) dalla conseguente
insostenibilità della tesi invocata dall’indagato di una sua presenza casuale; d)
dal possesso di una somma di denaro di euro 2.550,00; e) dalla conoscenza con
Iacovo (che aveva subito prima aperto il cancello delimitante l’area in oggetto) e
Giannelli (affittuario del terreno) desunta dal rinvenimento, nelle rispettive
rubriche telefoniche di numeri comuni.
)
Di contro, come già detto, il ricorrente ha unicamente, da un lato, dedotto che
l’autovettura sarebbe stata noleggiata per pochi giorni in quanto sostitqlva di
3

non siano inoltre presenti illogicità evidenti, nel senso che le argomentazioni

altra guastatasi, pur essendo tale elemento evidentemente inconferente rispetto
al complesso impianto argomentativo sopra indicato (e nel quale
l’argomentazione del Tribunale di un noleggio effettuato solo per pochi giorni era
in realtà diretta non ad avallare significativamente la conclusione indiziaria in
ordine al trasporto quanto ad escludere il fatto del concorso nella coltivazione) e,
dall’altro, invocato un tentativo di acquisto non finalizzato allo spaccio e dunque

dell’indagato e del dato quantitativo della marijuana essiccata, in tal modo
invocando, in ogni caso, dati fattuali non compatibili con la lettura logica offerta
dall’ordinanza impugnata.

5. Consegue dunque a quanto sin qui rilevato l’inammissibilità del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015

Il Con

e estens re

Il Presidente

non configurante illecito penale, pur a fronte della somma di denaro in possesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA