Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8148 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8148 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALZOI FABIO N. IL 17/10/1969
avverso la sentenza n. 5057/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13606 / 2013

Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato
la sentenza del Tribunale di Roma sezione di Ostia, che all’esito di giudizio ordinario ha
dichiarato Fabio Falzoi colpevole dei reati, unificati da continuazione, di minaccia
aggravata (consistita anche nel mostrarle un lungo cacciavite) nei confronti della titolare
di un esercizio pubblico in cui molestava gli avventori e di resistenza nei confronti di un
carabiniere, spinto con violenza contro il muro, che con un collega procedeva a
perquisizione domiciliare a suo carico per il ritrovamento del cacciavite usato per
minacciare la persona offesa (strumento effettivamente rinvenuto e uguale a quello
descritto dalla vittima). Fatti reato avvinti da continuazione per i quali al Falzoi, concesse
le attenuanti generiche, è stata inflitta la pena di cinque mesi di reclusione.
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando violazione di legge e insufficienza e illogicità della motivazione in
riferimento: al mancato esame del carabiniere vittima di resistenza, essendo stato escusso
soltanto un altro militare quale teste de relato; alla disconosciuta rilevanza dello stato di
ubriachezza in cui avrebbe agito il prevenuto; alla inadeguata valutazione delle
dichiarazioni della persona offesa dal reato di minaccia ex art. 612 co. 2 c.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le addotte censure, all’evidenza prive di specificità (afferendo a profili tutti
largamente apprezzati dal giudice di appello), che ha puntualizzato come le verificate
lineari dichiarazioni della titolare del bar abbiano trovato univoco riscontro nel sequestro
in possesso dell’imputato del descritto cacciavite usato per minacciarla e come il
carabiniere esaminato non sia un testimone de relato, ma -avendo partecipato alla
perquisizione domiciliare- un testimone diretto dell’aggressione attuata in danno del suo
collega. Ineccepibilmente, poi, la sentenza impugnata ha escluso (ex art. 92 c.p.) la
rilevanza dello stato di ubriachezza dell’imputato, che deve eventualmente provarne la
natura involontaria o incolpevole per gli effetti di cui all’art. 91 c.p., al pari di quanto la
legge richiede per ogni causa esimente di natura soggettiva.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De
Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3,
8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità del ricorso segue per
legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla
cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 013

Motivi della decisione

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