Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8146 del 25/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8146 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO DANIELE N. IL 02/09/1971
avverso la sentenza n. 16/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
09/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. poc. pen., fu
applicata a GIORDANO DANIELE per il delitto di furto aggravato di un notebook la
pena concordata con la pubblica accusa di un mese, 10 giorni di reclusione ed € 60
di multa in aumento rispetto a precedente condanna per reati posti in
continuazione;

l’imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena,
che andava contenuta nel minimo edittale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la sentenza impugnata dà
espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. poc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. poc. pen.; il che basta
ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto
(come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece
desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in
proposito, fra le altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv.
252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che
abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del
giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha
implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione, è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver
sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti
oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio,
Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è
unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009,
Fontana, Rv. 244582); peraltro sul punto la doglianza è assolutamente generica;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il consigliere est sore

Il presid te

P. Q. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA