Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8146 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8146 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

_ sul ricorso proposto da:
TAHIRI NUSRET N. IL 21/10/1959
avverso la sentenza n. 2083/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13579 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la
sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Crotone, che ha dichiarato
Nusret TAHIRI colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari (essendosi arbitrariamente allontanato dalla dimora individuata come sede
esecutiva della misura cautelare domestica), condannandolo -previa concessione di
attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva qualificata- alla pena di
otto mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e illogicità e contraddittorietà della
motivazione, poiché difetterebbe affidabile prova dell’elemento materiale del reato e del
corrispondente elemento soggettivo, l’imputato non avendo avuto alcuna intenzione di
eludere la misura cautelare (avrebbe equivocato il giorno in cui era autorizzato ad
assentarsi). In subordine si lamenta l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per genericità e per indeducibilità dei motivi di censura
sul merito della regiudicanda, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di
prova, per altro aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte
territoriale e confutate già dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con
logico giudizio dalla sentenza della Corte distrettuale e non rivalutabili in sede di
legittimità mediante una lettura delle norme incriminatrici della evasione dalla custodia
domiciliare affatto distonica rispetto ai caratteri di tale custodia. Palese è, poi, la
infondatezza della doglianza in punto di pena, atteso che al prevenuto sono state
concesse le invocate circostanze attenuanti innominate.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Fatto e diritto

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