Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8141 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8141 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sulxicorso proposto da:
ARTIMISIO GAETANO N. IL 03/08/1973
avverso la sentenza n. 10254/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13416/2013

Con atto di impugnazione personale l’imputato Gaetano Artimisio ricorre per la
cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la
condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflittagli, all’esito di giudizio ordinario, con
sentenza del Tribunale di Napoli per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari (non essendo stato reperito nella sua abitazione in occasione di un controllo di
p.g.), deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione in
ordine alla conferma della sua responsabilità pur in difetto di dati avvaloranti l’elemento
soggettivo del contestato reato, non avendo egli avuto intenzione alcuna di sottrarsi alla
misura custodiale domestica.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità dell’addotta censura.
La prospettazione critica del ricorrente in tema di sussistenza degli elementi
dimostrativi della sua condotta criminosa non è consentita in questa sede di legittimità,
perché integra una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (art. 606 co. 3
c.p.p.), la sentenza di primo grado essendo stata impugnata unicamente con riguardo al
trattamento sanzionatorio, l’atto di appello limitandosi ad invocare soltanto una congrua
riduzione della pena inflitta dal primo giudice, previa concessione delle attenuanti
generiche. Profilo sul quale la Corte di Appello si è soffermata, motivatamente
disattendendolo.
Avuto riguardo alla contestata recidiva qualificata, il reato ascritto al prevenuto
non è attinto da prescrizione, di cui comunque non potrebbe tenersi conto alla luce della
genetica inammissibilità del ricorso e del coevo mancato instaurarsi di un valido rapporto
impugnatorio. All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

gi

Il consiglier A
s eAsore

Motivi della decisione

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