Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8140 del 25/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8140 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMORRA PAMELA N. IL 28/02/1987
avverso la sentenza n. 3998/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 25/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
ZAMORRA PAMELA è stata condannata per furto aggravato alla pena di 4 mesi di
reclusione ed euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, avv.
Ilaria Pasqui, deducendo vizio di motivazione in relazione al rigetto dei motivi di
appello;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente si
limita a lamentare illogicità della motivazione, senza indicare alcun passaggio
dell’articolata motivazione affetto da tale vizio;
– che la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta neve ferma
su pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016
Il consigliere e tensore

Il preside e

CONSIDERATO IN DIRITTO

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