Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8140 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8140 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GRAZIA LUIGI N. IL 02/01/1955
avverso la sentenza n. 9707/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 19/12/2013

R. G. 13400/2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
sentenza del g.u.p. del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, ha
condannato Luigi Di Grazia alla pena di un anno di reclusione per i reati, unificati da
continuazione, di resistenza, lesioni volontarie a pubblico ufficiale e guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanza stupefacente (avendo tentato di investire con la
propria autovettura, cagionandogli lesioni, un carabiniere che gli intimava di fermarsi
per un ordinario controllo autoveicolare allo scopo di sottrarsi a detto controllo ed
eludere le conseguenze delle sue soggettive condizioni di guida).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione degli artt. 337, 133 e 62 bis c.p. e mancanza di
motivazione con riguardo alla mancata assoluzione del prevenuto per difetto di
imputabilità e, in subordine, alla determinazione della pena per l’ingiustificata omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze del ricorrente, oltre ad essere generiche (traducendosi in mera replica
dei motivi di appello adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado), sono
indeducibili e manifestamente infondate. I rilievi in tema di elemento soggettivo del reato
sono palesemente infondati alla luce della corretta deduzione della Corte territoriale in
merito alla insussistenza di elementi scriminanti sul piano volitivo la determinazione
criminosa del ricorrente. I rilievi in punto di pena pertengono ad un profilo, quello del
trattamento sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,
che nel caso di specie ha offerto congrua motivazione della confermata pena comminata
al ricorrente in ragione della sua negativa personalità nonché delle cause ostative al
riconoscimento delle attenuanti innominate ex art. 62 bis c.p.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarata inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 dicembre 2013

Motivi della decisione

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